
All’articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di
rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.».
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