In caso di trasferimento il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del livello di trattamento (se maggiore), salvo l’effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa – Corte di Cassazione Ordinanza 24289/2024

In caso di trasferimento il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del livello di trattamento (se maggiore), salvo l'effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa - Corte di Cassazione Ordinanza 24289/2024

Per la Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un’amministrazione ad altra ex art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento“; “Il lavoratore dell’Ente sviluppo agricolo siciliano che, ai sensi dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005, sia trasferito alle dipendenze dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente; tale trattamento economico va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione la corresponsione dei quali sia certa nell’an e nel quantum e, quindi, anche del trattamento di Anzianità professionale edile, c.d. APE, previsto dall’art. 29 CCNL per le imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e legittimamente dovuto allo stesso lavoratore fino al momento del suo passaggio alla P.A. di destinazione, fatto salvo l’effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa”. Per la Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un’amministrazione ad altra ex art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento“; “Il lavoratore dell’Ente sviluppo agricolo siciliano che, ai sensi dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005, sia trasferito alle dipendenze dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente; tale trattamento economico va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione la corresponsione dei quali sia certa nell’an e nel quantum e, quindi, anche del trattamento di Anzianità professionale edile, c.d. APE, previsto dall’art. 29 CCNL per le imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e legittimamente dovuto allo stesso lavoratore fino al momento del suo passaggio alla P.A. di destinazione, fatto salvo l’effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa”.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/osservatorio-internazionale/altri/15175-labour-disputes-across-europe-in-2023-ongoing-struggle-for-higher-wages-as-cost-of-living-rises-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

IL BONUS DA 100,00 EURO SPETTA SOLO A COLORO CHE SONO RIMASTI IN SERVIZIO – AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 18/2020

RISOLUZIONE N. 18/E del 09.04.2020 – OGGETTO: Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti – Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

L’Agenzia delle Entrate corregge il tiro sul tema del bonus dei 100,00 euro rispetto la sua precedente circolare n. 8/2020 decisamente lontana dal senso dell’art. 63 del DL n. 18/2020, il premio va a chi è rimasto in servizio, sono esclusi i periodi di ferie e malattia, oltre che naturalmente quelli prestati in lavoro agile.

Link al documento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto, nonostante il brevissimo tempo con cui è stato redatto, si caratterizza per la corposità delle misure economiche messe in campo e l’enorme varietà delle materie trattate, in particolare si segnalano per interesse i seguenti articoli:

  • Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)
  • Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
  • Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
  • Art. 115 (Straordinario polizia locale)

Scarica il documento: Dl-del-17.03.2020-n.18-COVID-19-TER