Applicabilità dell’art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001 c.d. pantouflage – ANAC parere 1335/2025

Applicabilità dell’art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001 c.d. pantouflage - ANAC parere 1335/2025

Anac nell’analisi dell’art. 53, comma 16 ter, del dlgs 165/2001 precisa: “La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l’hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’ambito soggettivo di applicabilità della norma è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali. Al fine di verificare se nell’ipotesi sottoposta all’attenzione di questa Autorità ricorrano i presupposti di applicabilità della disciplina in esame, occorre dunque verificare che: a) l’amministrazione e l’incarico di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione; b) il soggetto abbia svolto, nel triennio precedente all’assunzione, attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell’amministrazione di provenienza a favore del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio; c) la natura giuridica dell’incarico che si intende assumere presso il privato sia una “attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. Occorre pertanto accertare la sussistenza di tutti i presupposti ai fini dell’applicazione del c.d. divieto di pantouflage nel caso prospettato.”

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