
Le diverse modalità di prestazione del lavoro a distanza previste in via generale per i dipendenti pubblici sono di tre tipologie:
1) lavoro agile, che si caratterizza per l’assenza di precisi vincoli di luogo e di tempo;
2) lavoro da remoto, che si caratterizza per la presenza di precisi vincoli di luogo e di tempo;
3) telelavoro, che si caratterizza per la presenza di vincoli di luogo e l’assenza di precisi vincoli di tempo.
Il CCNL Area Funzioni Centrali ha previsto per il personale dirigente soltanto la modalità di cui al punto 1) e, pertanto, data l’assenza di precisi vincoli di tempo che non permette di avere un parametro temporale con cui calcolare l’esatta durata giornaliera della prestazione lavorativa, non è praticabile l’attribuzione del buono pasto ai dirigenti che svolgano la propria attività a distanza.
Rispondi