
Sulla questione si precisa che le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 6, ultimo periodo del CCNL del 11.04.2008 che, come noto, prevedevano il riconoscimento di una voce indennitaria pari al 50% della retribuzione, nei casi di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, sono state disapplicate con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla responsabilità disciplinare contenute nel titolo VII del CCNL del 21.05.2018. Si precisa, inoltre, che nella riscrittura del Codice disciplinare, contenuta all’art. 59 del CCNL 21.05.2018 e successivamente al vigente art. 72 del CCNL 16.11.2022, non è contemplata alcuna casistica in cui venga prevista l’erogazione dell’indennità cosiddetta “alimentare”.
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