Piano nazionale anticorruzione 2025: fino al 30 settembre la consultazione on line
Rafforzare la trasparenza e la programmazione di efficaci misure di prevenzione della corruzione. E’ questo l’obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2025 predisposto dall’Anac. Il Piano, in consultazione sul sito dell’Autorità fino al 30 settembre 2025, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche e agli enti per la migliore attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.
La novità: la strategia
Novità assoluta è che il PNA 2025 presenta per la prima volta anche un disegno di strategia anticorruzione e per la promozione dell’integrità pubblica per l’Italia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno. Si tratta di un nuovo approccio che non sostituisce il precedente, ma che lo rafforza e mira a valorizzare ulteriormente i contenuti del PNA, presentandoli in una modalità innovativa, sintetica e immediatamente intellegibile. La strategia proposta consentirà una visione di insieme schematica e chiara della direzione verso cui le politiche e le pratiche di prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità pubblica del sistema Italia devono tendere e di esplicitare gli attori coinvolti, le azioni concrete, i tempi di attuazione e i risultati attesi.
Nell’ambito dell’attività di controllo di cui all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005,n. 266, avente ad oggetto la verifica degli atti di spesa relativi al conferimento di incarichi di consulenza, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna prende in esame l’affidamento disposto dal Comune di Bologna mediante determinazione dirigenziale n. DD/2024/10941 del 26 luglio 2024, avente ad oggetto servizio di redazione di uno studio unitario relativo alle aree esterne al nord del distretto Ex scalo Ravone per la promozione del distretto in un’ottica di connessione e completamento dell’intero ambito territoriale finanziato dall’Unione Europea. La Sezione accerta l’illegittimità del ricorso alla procedura dell’appalto di servizi, riconducibile invece ad un conferimento di incarico di collaborazione esterna e l’assenza dei presupposti legittimi previsti dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 (e precisamente: assenza del requisito dell’impossibilità di utilizzare personale interno; designazione di un professionista direttamente individuato nella determinazione dirigenziale, assenza di una previa procedura comparativa per la scelta del soggetto affidatario), oltre alla mancanza del parere dei Revisori dei conti del Comune di Bologna, reso obbligatorio dall’art. 1, c. 42, legge n. 311 del 2004. Pertanto, invita Il Comune di Bologna a uniformarsi, in ipotesi di eventuali futuri incarichi, alle linee guida emanate con la delibera n. 135/2024/INPR ed ai principi ulteriormente specificati nella pronuncia che ci sono i parametri alla presenza dei quali l’atto di incarico può essere conferito all’esterno ai sensi della normativa vigente. Infine, dispone la trasmissione della delibera ai sensi dell’art. 52, c. 4, del D.Lgs. n. 174/2016, unitamente agli atti istruttori, alla Procura Regionale della Corte dei conti per le valutazioni in merito alla sussistenza di profili di responsabilità erariale.
La legge riconosce a “chiunque” il diritto di accesso civico agli atti di un’amministrazione senza doverne spiegare le ragioni. Lo ha precisato Anac con Parere anticorruzione, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti. “L’accesso civico generalizzato si sostanzia in una forma di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. In tal senso, l’istituto risponde ad un principio generale di trasparenza ed intende garantire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa, al fine di promuoverne il buon andamento nonché la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico”. “L’accesso generalizzato differisce dall’accesso civico ‘semplice’ in quanto non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ed improntato alla più ampia conoscibilità, incontrando come unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati dalla normativa”. “Non è legittimo, pertanto, un diniego di accesso in base all’argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016: ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni non ammette limitazioni temporali, del resto, non previste da nessuna previsione legislativa. In quest’ottica, l’amministrazione non potrebbe negare l’ostensione sulla base che gli atti o i dati richiesti siano risalenti nel tempo, potendo al più valutare se la relativa ricerca possa arrecare pregiudizio al buon andamento, intralciando il funzionamento dell’ente. È possibile negare solo richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione”. “La circostanza che l’interessato non abbia un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, non per questo rende inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all’accesso documentale. Non si deve confondere da questo punto di vista la ratio dell’istituto con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per quanto, come detto, certamente non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede”.
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