
La Corte richiama l’art. 29 del CCNL 2016-2018 (Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo) che ai commi 1 e 2 espressamente prevede “1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento…….. 2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni: 1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi: a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti; b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”. Anche in tale sede pattizia è stato previsto, come indicazione ineludibile per le parti contraenti, che debba essere prevista la sanzione del licenziamento nell’ipotesi di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti. Inoltre con la stessa sentenza la Corte sottolinea che il principio di tempestività nella contestazione degli addebiti disciplinari è essenziale; la pregressa conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti contestati sin dal 2018, senza che siano stati tempestivamente contestati, può determinare l’illegittimità del procedimento disciplinare, superando i termini perentori previsti dall’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
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