Rimborso spese legali ai dipendenti – Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia Sentenza 208 del 4 luglio 2025

Rimborso spese legali ai dipendenti - Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia Sentenza 208 del 4 luglio 2025

Il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, è norma di stretta applicazione e si applica quando il dipendente o il funzionario onorario sia stato coinvolto nel processo per aver svolto le proprie funzioni, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva). Il rimborso non è ammissibile, invece, quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere semplicemente in occasione dell’attività di funzionario. In tale contesto, il rimborso delle spese legali costituisce un meccanismo volto ad imputare al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi abbia agito per suo conto, per cui siffatto meccanismo di imputazione può operare solo in quanto sia ravvisabile quel rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l’adempimento del doveri istituzionali e il compimento dell’atto, non potendo il funzionario (dipendente o onorario) assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 11/11/2020, n.6928; Cassazione civile n. 28597/2018). In altri termini, l’imputazione in sede penale deve avere avuto per oggetto un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e con le funzioni proprie del soggetto agente.

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Molestie sessuali e licenziamento disciplinare -Corte di Cassazione sentenza 19854/2025

Molestie sessuali e licenziamento disciplinare -Corte di Cassazione sentenza 19854/2025

La Corte richiama l’art. 29 del CCNL 2016-2018 (Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo) che ai commi 1 e 2 espressamente prevede “1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento…….. 2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni: 1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi: a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti; b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”. Anche in tale sede pattizia è stato previsto, come indicazione ineludibile per le parti contraenti, che debba essere prevista la sanzione del licenziamento nell’ipotesi di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti. Inoltre con la stessa sentenza la Corte sottolinea che il principio di tempestività nella contestazione degli addebiti disciplinari è essenziale; la pregressa conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti contestati sin dal 2018, senza che siano stati tempestivamente contestati, può determinare l’illegittimità del procedimento disciplinare, superando i termini perentori previsti dall’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

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La lavoratrice, madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità – Corte Costituzionale Sentenza n. 115 del 21/7/2025

La lavoratrice, madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità - Corte Costituzionale Sentenza n. 115 del 21/7/2025

È costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in oggetto, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la “seconda madre”, nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano. Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.

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