Lede la competenza regionale l’approvazione ministeriale dei piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale – Corte Costituzionale Sentenza n. 114 del 21/7/2025

Lede la competenza regionale l’approvazione ministeriale dei piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale - Corte Costituzionale Sentenza n. 114 del 21/7/2025

Con la sentenza in argomento la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024 che attribuisce ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze il potere di approvare i piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale. La disposizione, che attribuisce a livello statale il potere di approvare i piani, invade la potestà legislativa concorrente di tutela della salute e quella residuale regionale in materia di organizzazione perché i piani, come osservato dalla Corte, servono a pianificare e organizzare le risorse umane delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale per garantire la piena funzionalità dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli di finanza pubblica. La Corte ha altresì dichiarato incostituzionale l’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, laddove sottopone a una verifica di congruità del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze le misure compensative che le Regioni devono adottare per poter incrementare la spesa per il personale sanitario. Tale verifica, secondo la Corte, comporta un controllo su decisioni che riguardano profili organizzativi di competenza delle Regioni perché la riallocazione delle risorse del bilancio regionale è un’operazione che comporta una ponderata valutazione di tutte le possibili opzioni che le Regioni possono scegliere per realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali. È, invece, conforme a Costituzione l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, che prevede l’adozione di una metodologia per la definizione di criteri generali destinati a determinare il fabbisogno di personale sanitario. La disposizione, afferma la Corte, non è, di per sé, in grado né di aggravare, né di colmare i divari socio-economici esistenti tra le Regioni italiane e di violare il diritto alla salute, né tantomeno di invadere la competenza legislativa delle Regioni e la loro autonomia perché la metodologia è costruita su dati forniti dalle Regioni stesse.

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Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale titolare di incarico di E.Q. Ed inoltre, sono cumulabili anche con l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022 – ARAN parere id 35075

Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale titolare di incarico di E.Q. Ed inoltre, sono cumulabili anche con l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022 - ARAN parere id 35075

La disciplina contrattuale non prevede forme di incumulabilità tra l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022, e l’incentivo per funzioni tecniche e neppure con la retribuzione di posizione e di risultato degli EQ. Con riferimento, in particolare, a quest’ultima fattispecie, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 16.11.2022, gli incentivi per funzioni tecniche sono esplicitamente annoverati tra i compensi aggiuntivi che possono essere erogati al personale incaricato di EQ. Per completezza, si precisa, inoltre, che tra le materie di contrattazione integrativa, all’art. 7 comma 4 lett. J) del CCL 16.11.2022 del comparto FL è stata prevista la possibilità di introdurre nel CCI una clausola che preveda “la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20 comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ”.

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Un dipendente viene utilizzato a tempo parziale presso due enti, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 16.11.2022; allo stesso non può essere corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita (per un importo non superiore al 30% della stessa) ove il dipendente sia titolare di un incarico di E.Q. solo presso l’ente utilizzatore – ARAN parere id 35070

Un dipendente viene utilizzato a tempo parziale presso due enti, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 16.11.2022; allo stesso non può essere corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita (per un importo non superiore al 30% della stessa) ove il dipendente sia titolare di un incarico di E.Q. solo presso l’ente utilizzatore - ARAN parere id 35070

Relativamente al quesito sottoposto, si evidenzia che la disciplina sul trattamento economico contenuta nell’art. 23, comma 5 del CCNL del 16.11.2022 fa riferimento esclusivamente a fattispecie in cui il dipendente sia titolare di incarico di EQ sia presso l’ente di provenienza che presso l’ente utilizzatore. Al terzo alinea della previsione consente, difatti “ al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro” all’ente utilizzatore di “ corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2”. Pertanto, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di incarico di E.Q. presso entrambi gli enti.

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