
Relativamente al quesito sottoposto, si evidenzia che la disciplina sul trattamento economico contenuta nell’art. 23, comma 5 del CCNL del 16.11.2022 fa riferimento esclusivamente a fattispecie in cui il dipendente sia titolare di incarico di EQ sia presso l’ente di provenienza che presso l’ente utilizzatore. Al terzo alinea della previsione consente, difatti “ al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro” all’ente utilizzatore di “ corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2”. Pertanto, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di incarico di E.Q. presso entrambi gli enti.
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