Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto – ANAC Parere 1267 del 1 aprile 2026

Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto - ANAC Parere 1267 del 1 aprile 2026

Per il Consiglio dell’Anacsussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta. Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nell’ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l’Autorità ha effettuato un’analisi dettagliata delle attività svolte dall’interessato, dalla quale è emerso che l’ingegnere nell’ambito dell’appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.” Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano l’approvazione di atti nell’ambito dell’appalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici,  non vi è dubbio che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.

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Possibile conflitto di interesse tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di controllo e vigilanza – ANAC parere del 28 gennaio 2026 – fasc.188.2026

Ai Consigli e Ordini professionali l’Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda di evitare che il Vicepresidente di un Ordine possa essere nominato Responsabile della prevenzione e corruzione (Rpct). E’ quanto l’Autorità ha indicato con Parere anticorruzione, approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, rispondendo a un Ordine professionale OMISSIS. La ratio, che si pone in linea con i principi generali espressi nel Piano Anticorruzione, risiede nel possibile conflitto di interesse tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di controllo e vigilanza proprie del Responsabile anticorruzione, il quale nel caso oggetto di esame, sarebbe, già per il solo fatto di appartenere all’organo di indirizzo, apparentemente privo del requisito dell’autonomia valutativa, necessario per segnalare eventuali criticità e comportamenti non conformi alla normativa anticorruzione dell’organo di cui fa parte. Il Vicepresidente, inoltre, potrebbe essere chiamato, in caso di assenza e impedimento, ad assumere temporaneamente tutte le funzioni del Presidente di rappresentanza e gestione attiva dell’ente, aumentando ulteriormente il rischio di compromissione dell’indipendenza del Responsabile Rpct.  “Sarebbe preferibile” – scrive Anac – “conferire l’incarico di Rpct ad un soggetto diverso poiché il ruolo di Vicepresidente di un Ordine può comportare l’esercizio di poteri gestionali”. L’Autorità, sul punto, ha fornito indicazioni ulteriori per la nomina del Rpct in realtà di piccole dimensioni o comunque sprovviste di posizioni dirigenziali compatibili, consentendo che la scelta del Rpct – opportunamente motivata – possa ricadere anche su un soggetto che non rivesta la qualifica di dirigente, purché dotato di adeguate competenze. Qualora l’amministrazione non disponga delle risorse necessarie per assicurare un’adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l’imparzialità dei controlli, quali, in via esemplificativa, la partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale, la rendicontazione all’organo d’indirizzo supportata da elementi oggettivi, l’astensione e la conseguente devoluzione delle attività di monito raggio ad altro soggetto.

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No alla sovrapposizione della figura di Comandante della Polizia Locale e Avvocato dell’Ufficio Legale – ANAC Parere anticorruzione del 21 gennaio 2026 – fasc.5557.2025

No alla sovrapposizione della figura di Comandante della Polizia Locale e Avvocato dell'Ufficio Legale - ANAC Parere anticorruzione del 21 gennaio 2026 - fasc.5557.2025

Oggetto: Omissis – Richiesta di parere in ordine al conferimento dell’incarico di avvocato dell’Ufficio Legale e contenzioso al Comandante della Polizia Locale (Rif. nota prot. ANAC n. omissis del omissis) – Riscontro.
Fasc. ANAC n. 5557/2025

Link: https://www.anticorruzione.it/-/parere-anticorruzione-del-21-gennaio-2026-fasc.5557.2025