Richiesta di parere da parte di comandante della polizia Locale di un piccolo comune, in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi – ANAC Parere n. 3428/2025

Richiesta di parere da parte di comandante della polizia Locale di un piccolo comune, in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi - ANAC Parere n. 3428/2025

L’ANAC, in riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all’Autorità di fornire chiarimenti in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi di un comandante della polizia Locale di un piccolo comune – rappresenta quanto segue. “Occorre premettere che la valutazione sulla complessa questione dell’esclusività della funzione di Comandante del corpo di Polizia negli enti locali non spetta a questa Autorità che può invece pronunciarsi, come anche sottolineato nel PNA 2019 (pag. 49-50), sui conflitti di interesse, in forma di ausilio all’operato dell’ente e in un’ottica preminentemente collaborativa. Giova ricordare che l’Autorità in più circostanze si è occupata di situazioni di conflitto di interessi riferite al comandante della polizia locale. In estrema sintesi, nei richiamati atti l’Autorità ha evidenziato che con l’intervento della legge n. 208 del 2015 «legge di stabilità 2016» (co. 221) è stato sancito il «superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale» per cui non vi sarebbero ostacoli all’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali al Comandante della Polizia locale. Nelle citate Delibere l’Autorità ha richiamato la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2019, n. 2147) che ha accordato la possibilità di attribuire «il conferimento di ulteriori incarichi ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi di polizia municipale nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della legge 208 del 2015 («legge di stabilità 2016»)». Ciò non toglie che l’amministrazione dovrà valutare la questione in termini di opportunità e con le necessarie cautele specie nel caso in cui al soggetto responsabile dell’Area di Polizia Locale sia assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del comma 221 della legge 208 del 2015 («Legge di stabilità 2016»). In tal senso l’ente avrà cura di svolgere un’attenta valutazione e di motivare adeguatamente al fine di evitare la presenza di situazioni di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte, rammentando che la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, può generare situazioni di evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato.

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Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale – ANAC parere 2764/2025

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale - ANAC parere 2764/2025

L’Autorità richiama l’art. 18 del Dlgs 33/2013 quale base normativa che prevede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, ma non la pubblicazione di documentazione ulteriore, quali determine di liquidazione, determine di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione. L’Autorità pertanto ritiene: 1) le amministrazioni devono pubblicare i dati sugli incentivi tecnici ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013; 2) i dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”; 3) è necessario indicare oggetto, durata e compenso per ogni incarico conferito.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/parere-concernente-gli-obblighi-di-pubblicazione-dei-dati-relativi-agli-incentivi-tecnici-percepiti-dal-personale-fascicolo-2764-2025/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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L’accesso generalizzato differisce dall’accesso civico ‘semplice’ in quanto non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria – ANAC Parere n. 2672/2025

L’accesso generalizzato differisce dall’accesso civico ‘semplice’ in quanto non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria - ANAC Parere n. 2672/2025

La legge riconosce a “chiunque” il diritto di accesso civico agli atti di un’amministrazione senza doverne spiegare le ragioni. Lo ha precisato Anac con Parere anticorruzione, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti. “L’accesso civico generalizzato si sostanzia in una forma di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. In tal senso, l’istituto risponde ad un principio generale di trasparenza ed intende garantire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa, al fine di promuoverne il buon andamento nonché la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico”. “L’accesso generalizzato differisce dall’accesso civico ‘semplice’ in quanto non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ed improntato alla più ampia conoscibilità, incontrando come unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati dalla normativa”. “Non è legittimo, pertanto, un diniego di accesso in base all’argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016: ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni non ammette limitazioni temporali, del resto, non previste da nessuna previsione legislativa. In quest’ottica, l’amministrazione non potrebbe negare l’ostensione sulla base che gli atti o i dati richiesti siano risalenti nel tempo, potendo al più valutare se la relativa ricerca possa arrecare pregiudizio al buon andamento, intralciando il funzionamento dell’ente. È possibile negare solo richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione”. “La circostanza che l’interessato non abbia un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, non per questo rende inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all’accesso documentale. Non si deve confondere da questo punto di vista la ratio dell’istituto con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per quanto, come detto, certamente non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede”. 

Link: https://www.anticorruzione.it/-/parere-anticorruzione-del-9-luglio-2025-urav.2672.2025?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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