Conflitti di interessi e obbligo di comunicazione – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24875 del 31/8/2026

Conflitti di interessi e obbligo di comunicazione - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24875 del 31/8/2026

La Corte richiama l’art. 5 del d.P.R. n. 62/2013: “Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”. La norma citata impone, per finalità conoscitive, un obbligo di comunicazione di certi fatti in considerazione della possibilità che essi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, al chiaro scopo di consentire all’Amministrazione di valutare i profili di conflitto di interesse che questi possono generare, e non in ragione dell’intrinseca illegittimità del fatto da comunicare. La disposizione, inoltre, non fa riferimento a fatti di infedeltà specifici. Per la Corte è sufficiente a integrare la violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 citato il fatto che il lavoratore avesse omesso di comunicare la propria appartenenza o adesione ad un consesso associativo che, per richiedere un “giuramento di fedeltà massonica”, e quindi di stringente fedeltà nei confronti degli associati, gravava il lavoratore di obblighi passibili di entrare in conflitto con quelli di lealtà, imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, sullo stesso gravanti quale dipendente pubblico secondo l’art. 54 del d.lgs. n.165/2001. “Si deve altresì tenere conto del fatto che i doveri generali del dipendente pubblico sono rafforzati nel rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali, mediante una disciplina specifica posta dal d.P.R. n. 18 del 2002 che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne l’indipendenza e terzietà, prevedendo un regime di incompatibilità anche più rigoroso rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici, che costituisce disciplina speciale rispetto al Regolamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013, in ragione della particolare necessità che tale categoria di dipendenti, oltre ad operare nella più assoluta imparzialità, si comporti in modo trasparente, sì da apparire, anche, assolutamente imparziale (Cass. n. 11160/2018)”. Di ciò tenuto conto, l’obbligo di comunicare l’appartenenza o l’adesione ad una associazione massonica, oltre a trovare un chiaro e riconoscibile riscontro normativo nel regolamento, non contrasta con alcuna norma primaria. Né l’obbligo contrasta con l’art. 8 della legge n. 300/1970, perché non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacali e, seppure attinente alla vita extralavorativa, è funzionale alla verifica “dell’attitudine professionale del lavoratore” che in tanto sussiste in quanto il dipendente pubblico sia in grado di assicurare “il rispetto dei doveri richiamati dall’art. 54 che altro non è se non una esplicazione dello statuto costituzionale del dipendente pubblico; condizione rispetto alla quale l’obbligo di comunicazione mira solo a consentire il controllo sulla possibilità dell’interferenza con lo svolgimento dell’attività di ufficio, con riguardo all’osservanza dei doveri di imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, nonché di lealtà e di trasparenza”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260831/snciv@sL0@a2026@n24875@tO.clean.pdf

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Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1607.2026 Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa – ANAC

Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1607.2026 Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa - ANAC

Per Anac vi è conflitto d’interesse quando il medico di un’Azienda sanitaria sia titolare di un interesse privato che possa influenzare lo svolgimento delle prestazioni in favore dell’ASL, a tutela della salute e della corretta gestione delle risorse pubbliche. La richiesta di parere è giunta da parte di un’Azienda sanitaria in merito alla gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa. “Il conflitto d’interesse costituisce un rischio specifico che l’ente è tenuto a considerare nell’ambito della mappatura dei processi e della programmazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione”, scrive Anac. “È opportuno, quindi, che ciascuna azienda sanitaria preveda nel proprio Piano apposite misure di prevenzione dei conflitti di interessi con riferimento ai processi in cui siano coinvolti medici professionisti legati da rapporto di collaborazione con il servizio sanitario. La principale misura è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato”. Tuttavia, a fronte di un “conflitto ripetuto e diffuso” il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cosiddetto strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. In tal caso, l’unica misura idonea ad arginare il rischio è costituita dalla rinuncia ad uno dei due incarichi. Non sembra, infatti, sufficiente il ricorso all’astensione, posto che il medico dovrebbe optare per un’astensione ripetuta e continuativa con l’effetto di paralizzare il servizio pubblico ed arrecare un danno all’interesse collettivo di tutela della salute. Spetta, in ogni caso, all’amministrazione valutare caso per caso la portata del conflitto e la sua potenziale pregiudizialità rispetto all’imparzialità delle funzioni di cura dell’interesse pubblico affidate al professionista sanitario. In particolare, Anac invita a riservare particolare attenzione al caso in cui le attività svolte all’esterno coincidano per tipologia e ambito di specializzazione con quelle esercitate in favore del Servizio sanitario, onde evitare che il medico possa influenzare il paziente nella scelta di sottoporsi alle cure presso enti privati, esclusivamente allo scopo di conseguire un ritorno economico ovvero altro vantaggio personale.

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Richiesta di parere da parte di comandante della polizia Locale di un piccolo comune, in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi – ANAC Parere n. 3428/2025

Richiesta di parere da parte di comandante della polizia Locale di un piccolo comune, in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi - ANAC Parere n. 3428/2025

L’ANAC, in riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all’Autorità di fornire chiarimenti in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi di un comandante della polizia Locale di un piccolo comune – rappresenta quanto segue. “Occorre premettere che la valutazione sulla complessa questione dell’esclusività della funzione di Comandante del corpo di Polizia negli enti locali non spetta a questa Autorità che può invece pronunciarsi, come anche sottolineato nel PNA 2019 (pag. 49-50), sui conflitti di interesse, in forma di ausilio all’operato dell’ente e in un’ottica preminentemente collaborativa. Giova ricordare che l’Autorità in più circostanze si è occupata di situazioni di conflitto di interessi riferite al comandante della polizia locale. In estrema sintesi, nei richiamati atti l’Autorità ha evidenziato che con l’intervento della legge n. 208 del 2015 «legge di stabilità 2016» (co. 221) è stato sancito il «superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale» per cui non vi sarebbero ostacoli all’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali al Comandante della Polizia locale. Nelle citate Delibere l’Autorità ha richiamato la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2019, n. 2147) che ha accordato la possibilità di attribuire «il conferimento di ulteriori incarichi ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi di polizia municipale nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della legge 208 del 2015 («legge di stabilità 2016»)». Ciò non toglie che l’amministrazione dovrà valutare la questione in termini di opportunità e con le necessarie cautele specie nel caso in cui al soggetto responsabile dell’Area di Polizia Locale sia assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del comma 221 della legge 208 del 2015 («Legge di stabilità 2016»). In tal senso l’ente avrà cura di svolgere un’attenta valutazione e di motivare adeguatamente al fine di evitare la presenza di situazioni di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte, rammentando che la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, può generare situazioni di evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato.

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