Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1607.2026 Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa – ANAC

Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1607.2026 Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa - ANAC

Per Anac vi è conflitto d’interesse quando il medico di un’Azienda sanitaria sia titolare di un interesse privato che possa influenzare lo svolgimento delle prestazioni in favore dell’ASL, a tutela della salute e della corretta gestione delle risorse pubbliche. La richiesta di parere è giunta da parte di un’Azienda sanitaria in merito alla gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa. “Il conflitto d’interesse costituisce un rischio specifico che l’ente è tenuto a considerare nell’ambito della mappatura dei processi e della programmazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione”, scrive Anac. “È opportuno, quindi, che ciascuna azienda sanitaria preveda nel proprio Piano apposite misure di prevenzione dei conflitti di interessi con riferimento ai processi in cui siano coinvolti medici professionisti legati da rapporto di collaborazione con il servizio sanitario. La principale misura è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato”. Tuttavia, a fronte di un “conflitto ripetuto e diffuso” il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cosiddetto strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. In tal caso, l’unica misura idonea ad arginare il rischio è costituita dalla rinuncia ad uno dei due incarichi. Non sembra, infatti, sufficiente il ricorso all’astensione, posto che il medico dovrebbe optare per un’astensione ripetuta e continuativa con l’effetto di paralizzare il servizio pubblico ed arrecare un danno all’interesse collettivo di tutela della salute. Spetta, in ogni caso, all’amministrazione valutare caso per caso la portata del conflitto e la sua potenziale pregiudizialità rispetto all’imparzialità delle funzioni di cura dell’interesse pubblico affidate al professionista sanitario. In particolare, Anac invita a riservare particolare attenzione al caso in cui le attività svolte all’esterno coincidano per tipologia e ambito di specializzazione con quelle esercitate in favore del Servizio sanitario, onde evitare che il medico possa influenzare il paziente nella scelta di sottoporsi alle cure presso enti privati, esclusivamente allo scopo di conseguire un ritorno economico ovvero altro vantaggio personale.

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Richiesta di parere da parte di comandante della polizia Locale di un piccolo comune, in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi – ANAC Parere n. 3428/2025

Richiesta di parere da parte di comandante della polizia Locale di un piccolo comune, in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi - ANAC Parere n. 3428/2025

L’ANAC, in riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all’Autorità di fornire chiarimenti in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi di un comandante della polizia Locale di un piccolo comune – rappresenta quanto segue. “Occorre premettere che la valutazione sulla complessa questione dell’esclusività della funzione di Comandante del corpo di Polizia negli enti locali non spetta a questa Autorità che può invece pronunciarsi, come anche sottolineato nel PNA 2019 (pag. 49-50), sui conflitti di interesse, in forma di ausilio all’operato dell’ente e in un’ottica preminentemente collaborativa. Giova ricordare che l’Autorità in più circostanze si è occupata di situazioni di conflitto di interessi riferite al comandante della polizia locale. In estrema sintesi, nei richiamati atti l’Autorità ha evidenziato che con l’intervento della legge n. 208 del 2015 «legge di stabilità 2016» (co. 221) è stato sancito il «superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale» per cui non vi sarebbero ostacoli all’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali al Comandante della Polizia locale. Nelle citate Delibere l’Autorità ha richiamato la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2019, n. 2147) che ha accordato la possibilità di attribuire «il conferimento di ulteriori incarichi ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi di polizia municipale nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della legge 208 del 2015 («legge di stabilità 2016»)». Ciò non toglie che l’amministrazione dovrà valutare la questione in termini di opportunità e con le necessarie cautele specie nel caso in cui al soggetto responsabile dell’Area di Polizia Locale sia assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del comma 221 della legge 208 del 2015 («Legge di stabilità 2016»). In tal senso l’ente avrà cura di svolgere un’attenta valutazione e di motivare adeguatamente al fine di evitare la presenza di situazioni di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte, rammentando che la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, può generare situazioni di evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato.

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Richiesta di parere concernente la sussistenza di un potenziale conflitto d’interesse a carico del candidato sindaco di un comune – ANAC Atto del Presidente del 26 marzo 2024 – fasc.1225.2024

Richiesta di parere concernente la sussistenza di un potenziale conflitto d’interesse a carico del candidato sindaco di un comune - ANAC Atto del Presidente del 26 marzo 2024 - fasc.1225.2024

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