Oggetto: Comune di omissis – Richiesta di parere in merito al conferimento di un incarico professionale come supporto al RUP ad un dipendente in quiescenza (rif. prot. ANAC n. omissis del omissis 5). Fascicolo URAV n. 2528/2025
L’Autorità ha fornito precisi indirizzi sulla scelta del RPCT nelle società a controllo pubblico, nonché sulla durata del relativo incarico, nell’Allegato 3 al Piano nazionale anticorruzione 2022. Al riguardo, ha così sottolineato: “seppur la legge non individua la durata dell’incarico del RPCT, al fine di dare concreta effettività al principio di autonomia ed indipendenza dell’RPCT, si precisa che laddove il RPCT svolga l’incarico in via esclusiva la durata dell’incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta. Laddove l’incarico di Responsabile si configuri – come di norma – quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all’incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga. In proposito, si ricorda che l’Autorità ha più volte ribadito che, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze individuando anche forme di collaborazione fra i RPCT che si succedono, per assicurare la continuità dell’attuazione della normativa di prevenzione della corruzione”.
Anac nell’analisi dell’art. 53, comma 16 ter, del dlgs 165/2001 precisa: “La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l’hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’ambito soggettivo di applicabilità della norma è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali. Al fine di verificare se nell’ipotesi sottoposta all’attenzione di questa Autorità ricorrano i presupposti di applicabilità della disciplina in esame, occorre dunque verificare che: a) l’amministrazione e l’incarico di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione; b) il soggetto abbia svolto, nel triennio precedente all’assunzione, attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell’amministrazione di provenienza a favore del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio; c) la natura giuridica dell’incarico che si intende assumere presso il privato sia una “attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. Occorre pertanto accertare la sussistenza di tutti i presupposti ai fini dell’applicazione del c.d. divieto di pantouflage nel caso prospettato.”
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