Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr – ANAC comunicato del 07.07.2026

Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr - ANAC comunicato del 07.07.2026

Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione evidenzia l’opportunità di una revisione dell’attuale assetto normativo che, al momento, esclude l’applicazione del divieto di pantouflage, quale previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento agli incarichi temporanei nelle amministrazioni conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021 (cosiddetto decreto Reclutamento Pnrr): professionisti ed esperti per collaborazione con contratto di lavoro autonomo, o personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione a tempo determinato. 

La segnalazione, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 242 del 17 giugno 2026, nasce dalle criticità riscontrate da Anac nell’esercizio della propria attività consultiva e di vigilanza sul divieto, per dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il decreto-legge n. 80/2021, che ha introdotto una disciplina speciale per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi funzionali all’attuazione del Pnrr, prevede (all’articolo 1, comma 7-ter), una deroga espressa a tale divieto di pantouflage per gli incarichi conferiti a professionisti ed esperti con contratto di lavoro autonomo e a personale altamente specializzato assunto a tempo determinato.

Non vi è dubbio, spiega l’atto di segnalazione, che il legislatore abbia introdotto tale espressa esimente, giustificata dalla natura straordinaria e temporalmente circoscritta di tali rapporti e dall’esigenza di evitare che l’applicazione di vincoli post impiego possa ostacolare l’attrazione delle professionalità di elevata specializzazione necessarie al conseguimento degli obiettivi del Piano. Tuttavia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato che tale deroga ha comportato, in diversi casi sottoposti alla sua attenzione, l’archiviazione di procedimenti pur in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’incompatibilità successiva nei casi di soggetti reclutati dalle amministrazioni per l’attuazione di progetti finanziati nell’ambito del Pnrr. Molte di queste situazioni, viene evidenziato, riguardavano ambiti particolarmente sensibili, come le procedure di affidamento di servizi e, più in generale, le procedure a evidenza pubblica.

Secondo Anac, l’applicazione della deroga rischia di “sterilizzare” proprio quelle criticità su cui il legislatore aveva deciso di intervenire attraverso il periodo di raffreddamento nel passaggio tra pubblico e privato. La natura temporanea dei rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del Pnrr potrebbe infatti rendere i dipendenti assunti a tempo determinato più esposti a condizionamenti esterni finalizzati a precostituirsi, già durante l’incarico pubblico, una posizione di vantaggio per la successiva attività professionale in ambito privato.

La questione, sottolinea l’Autorità, resta attuale anche alla luce della proroga della durata massima di tali contratti fino al 31 dicembre 2026, tenuto conto che il divieto di pantouflage, ove applicabile, produrrebbe i propri effetti per il triennio successivo alla cessazione dell’incarico.
ANAC segnala quindi l’opportunità di un intervento legislativo mirato a prevenire le criticità evidenziate, conseguenti a tale deroga al divieto di pantouflage prevista dall’attuale quadro normativo, manifestando la propria piena disponibilità a collaborare a tale scopo.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.atto.segnalazione.pantouflage.07.07.2026

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Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto – ANAC Parere 1267 del 1 aprile 2026

Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto - ANAC Parere 1267 del 1 aprile 2026

Per il Consiglio dell’Anacsussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta. Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nell’ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l’Autorità ha effettuato un’analisi dettagliata delle attività svolte dall’interessato, dalla quale è emerso che l’ingegnere nell’ambito dell’appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.” Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano l’approvazione di atti nell’ambito dell’appalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici,  non vi è dubbio che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/parere-1267-del-1-aprile-2026-pantouflage-divieto-di-assunzione-del-direttore-lavori-comunale-presso-ditta-vincitrice-lappalto/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Applicabilità dell’art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001 c.d. pantouflage – ANAC parere 1335/2025

Applicabilità dell’art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001 c.d. pantouflage - ANAC parere 1335/2025

Anac nell’analisi dell’art. 53, comma 16 ter, del dlgs 165/2001 precisa: “La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l’hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’ambito soggettivo di applicabilità della norma è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali. Al fine di verificare se nell’ipotesi sottoposta all’attenzione di questa Autorità ricorrano i presupposti di applicabilità della disciplina in esame, occorre dunque verificare che: a) l’amministrazione e l’incarico di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione; b) il soggetto abbia svolto, nel triennio precedente all’assunzione, attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell’amministrazione di provenienza a favore del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio; c) la natura giuridica dell’incarico che si intende assumere presso il privato sia una “attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. Occorre pertanto accertare la sussistenza di tutti i presupposti ai fini dell’applicazione del c.d. divieto di pantouflage nel caso prospettato.”

Link: https://www.aranagenzia.it/download/parere-1335-2025-applicabilita-dellart-53-comma-16-ter-dlgs-165-2001/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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