Applicabilità dell’art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001 c.d. pantouflage – ANAC parere 1335/2025

Applicabilità dell’art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001 c.d. pantouflage - ANAC parere 1335/2025

Anac nell’analisi dell’art. 53, comma 16 ter, del dlgs 165/2001 precisa: “La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l’hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’ambito soggettivo di applicabilità della norma è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali. Al fine di verificare se nell’ipotesi sottoposta all’attenzione di questa Autorità ricorrano i presupposti di applicabilità della disciplina in esame, occorre dunque verificare che: a) l’amministrazione e l’incarico di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione; b) il soggetto abbia svolto, nel triennio precedente all’assunzione, attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell’amministrazione di provenienza a favore del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio; c) la natura giuridica dell’incarico che si intende assumere presso il privato sia una “attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. Occorre pertanto accertare la sussistenza di tutti i presupposti ai fini dell’applicazione del c.d. divieto di pantouflage nel caso prospettato.”

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Pantouflage, emanate da Anac le Linee Guida. Potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità – ANAC 13.11.2024

Pantouflage, emanate da Anac le Linee Guida. Potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità - ANAC 13.11.2024

Pantouflage, emanate da Anac le Linee Guida. Potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità

Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage (alla francese) o revolving doors (all’inglese). 
E’ il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato, per sfruttare la loro posizione precedente presso il nuovo datore di lavoro. Il divieto di pantouflage agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione. 

Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal decreto legislativo. 8 aprile 2013, n. 39. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.

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Pantouflage, in consultazione on line lo schema di Linee Guida. Invio contributi entro il 10 maggio – ANAC

Pantouflage, in consultazione on line lo schema di Linee Guida. Invio contributi entro il 10 maggio - ANAC

Approvato dal Consiglio Anac, il 13 marzo 2024, lo schema di Linee guida sul divieto di pantouflage, il passaggio di funzionari dal settore pubblico a quello privato, che ora viene posto in consultazione pubblica sul sito dell’Autorità.
Con le Linea Guida, Anac fornisce indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardo il divieto di pantouflage, che non sono stati esaminati nel Piano Anticorruzione 2022. Questo allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni e gli enti nella individuazione di apposite misure di prevenzione. 
Le Linee Guida sono poste in consultazione pubblica aperta a tutti gli interessati fino al 10 maggio, così da acquisire eventuali proposte e osservazioni. I contributi dovranno pervenire all’Autorità esclusivamente mediante la compilazione del format on line.

Link al documento: https://www.anticorruzione.it/-/news.09.04.24.pantouflage