Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto – ANAC Parere 1267 del 1 aprile 2026

Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto - ANAC Parere 1267 del 1 aprile 2026

Per il Consiglio dell’Anacsussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta. Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nell’ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l’Autorità ha effettuato un’analisi dettagliata delle attività svolte dall’interessato, dalla quale è emerso che l’ingegnere nell’ambito dell’appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.” Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano l’approvazione di atti nell’ambito dell’appalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici,  non vi è dubbio che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.

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Applicabilità dell’art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001 c.d. pantouflage – ANAC parere 1335/2025

Applicabilità dell’art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001 c.d. pantouflage - ANAC parere 1335/2025

Anac nell’analisi dell’art. 53, comma 16 ter, del dlgs 165/2001 precisa: “La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l’hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’ambito soggettivo di applicabilità della norma è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali. Al fine di verificare se nell’ipotesi sottoposta all’attenzione di questa Autorità ricorrano i presupposti di applicabilità della disciplina in esame, occorre dunque verificare che: a) l’amministrazione e l’incarico di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione; b) il soggetto abbia svolto, nel triennio precedente all’assunzione, attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell’amministrazione di provenienza a favore del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio; c) la natura giuridica dell’incarico che si intende assumere presso il privato sia una “attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. Occorre pertanto accertare la sussistenza di tutti i presupposti ai fini dell’applicazione del c.d. divieto di pantouflage nel caso prospettato.”

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Pantouflage, emanate da Anac le Linee Guida. Potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità – ANAC 13.11.2024

Pantouflage, emanate da Anac le Linee Guida. Potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità - ANAC 13.11.2024

Pantouflage, emanate da Anac le Linee Guida. Potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità

Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage (alla francese) o revolving doors (all’inglese). 
E’ il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato, per sfruttare la loro posizione precedente presso il nuovo datore di lavoro. Il divieto di pantouflage agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione. 

Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal decreto legislativo. 8 aprile 2013, n. 39. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.

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