
In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, espressamente previsto dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, tutti i dirigenti pubblici sono tenuti a riversare all’Amministrazione d’appartenenza i compensi percepiti per l’espletamento per gli incarichi conferiti su formale designazione del vertice dell’Ente. In proposito, l’art. 24, comma 3, dispone inequivocabilmente che: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
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