
Sulla questione si evidenzia che la norma contrattuale prevista dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022 non vincola la tutela ivi prevista al perfezionamento del periodo di prova, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione dell’istituto, le dimissioni possono essere intervenute anche nel corso del richiamato periodo di prova. Si precisa al riguardo che, secondo il consolidato orientamento applicativo espresso dall’Agenzia, la richiamata disciplina attribuisce al dipendente il diritto di richiedere la riammissione in servizio, ma non conferisce allo stesso dipendente il diritto ad essere riassunto. La decisione di merito è, infatti, affidata al ragionevole apprezzamento dell’ente che assumerà le sue determinazioni con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. L’articolo in parola, infatti, utilizza l’espressione “in caso di accoglimento della richiesta” espressione da interpretarsi, inequivocabilmente, nel senso che la domanda del dipendente potrebbe non essere accolta. Nel caso in cui, pertanto, il dipendente abbia risolto il rapporto nel corso del periodo di prova, e successivamente, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 26 (cinque anni) lo stesso intenda avvalersi del diritto a chiedere la ricostituzione del rapporto, ove l’amministrazione accolga l’istanza, il lavoratore dovrà effettuare il periodo di prova che a suo tempo non era stato concluso e /o superato.
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