
La domanda della P.A. di appartenenza volta ad ottenere il versamento dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario non soltanto quando venga proposta nei confronti del soggetto erogante (il quale, estraneo alla P.A., non può essere convenuto a titolo di responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti), ma anche nei confronti del dipendente stesso per il recupero di compensi percepiti a fronte di attività extraistituzionali non autorizzate. La legittimazione del giudice contabile, prevista dal comma 7-bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sorge di fronte all’inerzia dell’Amministrazione; ma una volta che il Procuratore contabile abbia promosso l’azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale è precluso alla P.A. l’esercizio di quella volta a far valere l’inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere, per il divieto del bis in idem, una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’unica fonte legale.
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