Incarico extraistituzionale non autorizzato. Prescrizione azione erariale – Corte dei conti Sezione III giurisdizionale di Appello Sentenza n. 146/2025 del 13 ottobre 2025

Incarico extraistituzionale non autorizzato. Prescrizione azione erariale - Corte dei conti Sezione III giurisdizionale di Appello Sentenza n. 146/2025 del 13 ottobre 2025

La Corte richiama l’obbligo della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 53 del dlgs 165/2001, al comma 7, che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Secondo la giurisprudenza detto obbligo “deve reputarsi riconducibile anche a generali principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà nello svolgimento dell’attività lavorativa che trovano fondamento nella Carta costituzionale, agli articoli 54, comma 2, e 98”. La conoscibilità obiettiva è nel caso di incarichi extraistituzionali esclusa perché non c’è obbligo generale di controllo dei dipendenti e non ci può quindi essere un’attività di controllo in assenza della richiesta di autorizzazione o in assenza di comunicazione del dipendente, che serve a rendere noto l’incarico da svolgere. Pertanto, in caso di danno da svolgimento di incarico extraistituzionale non autorizzato per la “giuridica conoscibilità” (data di decorrenza della prescrizione dell’obbligo di riversamento del compenso di quell’attività) occorre avere riguardo al momento nel quale risulta esservi stata la conoscenza o sia risultata possibile tale conoscenza da parte dell’amministrazione. L’omissione del dipendente nel far conoscere i presupposti da cui deriva l’obbligo di riversamento, comporti anche che non possa dirsi conoscibile per l’amministrazione il mancato riversamento e, quindi, conoscibile il conseguente danno erario.

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Il recupero dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non intervenga il giudice contabile – Corte di Cassazione ordinanza 15517/2025

Il recupero dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non intervenga il giudice contabile - Corte di Cassazione ordinanza 15517/2025

La domanda della P.A. di appartenenza volta ad ottenere il versamento dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario non soltanto quando venga proposta nei confronti del soggetto erogante (il quale, estraneo alla P.A., non può essere convenuto a titolo di responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti), ma anche nei confronti del dipendente stesso per il recupero di compensi percepiti a fronte di attività extraistituzionali non autorizzate. La legittimazione del giudice contabile, prevista dal comma 7-bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sorge di fronte all’inerzia dell’Amministrazione; ma una volta che il Procuratore contabile abbia promosso l’azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale è precluso alla P.A. l’esercizio di quella volta a far valere l’inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere, per il divieto del bis in idem, una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’unica fonte legale.

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