
La Corte richiama l’obbligo della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 53 del dlgs 165/2001, al comma 7, che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Secondo la giurisprudenza detto obbligo “deve reputarsi riconducibile anche a generali principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà nello svolgimento dell’attività lavorativa che trovano fondamento nella Carta costituzionale, agli articoli 54, comma 2, e 98”. La conoscibilità obiettiva è nel caso di incarichi extraistituzionali esclusa perché non c’è obbligo generale di controllo dei dipendenti e non ci può quindi essere un’attività di controllo in assenza della richiesta di autorizzazione o in assenza di comunicazione del dipendente, che serve a rendere noto l’incarico da svolgere. Pertanto, in caso di danno da svolgimento di incarico extraistituzionale non autorizzato per la “giuridica conoscibilità” (data di decorrenza della prescrizione dell’obbligo di riversamento del compenso di quell’attività) occorre avere riguardo al momento nel quale risulta esservi stata la conoscenza o sia risultata possibile tale conoscenza da parte dell’amministrazione. L’omissione del dipendente nel far conoscere i presupposti da cui deriva l’obbligo di riversamento, comporti anche che non possa dirsi conoscibile per l’amministrazione il mancato riversamento e, quindi, conoscibile il conseguente danno erario.
Rispondi