Restituzione somme indebitamente versate – Corte di Cassazione Sentenza 21978/2025

Restituzione somme indebitamente versate - Corte di Cassazione Sentenza 21978/2025

La Corte applica i seguenti principi di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora una P.A. attribuisca un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la sua conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale tale atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la stessa P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’ art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata, agendo per la restituzione delle somme indebitamente versate. Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 il principio in forza del quale la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore. Al contrario, il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi corrisposti in eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica nell’ambito di un’area professionale omogenea non comporta l’esercizio di mansioni superiori e, pertanto, nelle ipotesi di illegittimità di detta progressione, non trova applicazione l’art. 2126 c.c. e la P.A. ha il dovere di ripetere le retribuzioni corrisposte in eccesso”.

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Il recupero dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non intervenga il giudice contabile – Corte di Cassazione ordinanza 15517/2025

Il recupero dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non intervenga il giudice contabile - Corte di Cassazione ordinanza 15517/2025

La domanda della P.A. di appartenenza volta ad ottenere il versamento dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario non soltanto quando venga proposta nei confronti del soggetto erogante (il quale, estraneo alla P.A., non può essere convenuto a titolo di responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti), ma anche nei confronti del dipendente stesso per il recupero di compensi percepiti a fronte di attività extraistituzionali non autorizzate. La legittimazione del giudice contabile, prevista dal comma 7-bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sorge di fronte all’inerzia dell’Amministrazione; ma una volta che il Procuratore contabile abbia promosso l’azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale è precluso alla P.A. l’esercizio di quella volta a far valere l’inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere, per il divieto del bis in idem, una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’unica fonte legale.

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La Pubblica Amministrazione può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4 c. 1 del DL 16/2014 e ai sensi del medesimo art. 2033 c.c., recuperare le somme di salario accessorio illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite – Corte di Cassazione sentenza n. 17643/2023

La Pubblica Amministrazione può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4 c. 1 del DL 16/2014 e ai sensi del medesimo art. 2033 c.c., recuperare le somme di salario accessorio illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite - Corte di Cassazione sentenza n. 17643/2023

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