Legittima la valutazione negativa se la rendicontazione degli obiettivi è carente e il risultato si paga sui mesi lavorati – Corte di Cassazione Ordinanza 23614/2024

Legittima la valutazione negativa se la rendicontazione degli obiettivi è carente e il risultato si paga sui mesi lavorati - Corte di Cassazione Ordinanza 23614/2024

Qualora il dirigente non trasmetta la scheda di indicazione degli obiettivi entro i termini stabiliti, la valutazione della performance può legittimamente essere effettuata sulla base degli obiettivi “generali” fissati con il conferimento dell’incarico. La Commissione può anticipare la valutazione in presenza di problematiche urgenti, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1999. La Corte conferma inoltre l’orientamento della Corte territoriale in merito alla regolarità del parziale pagamento dell’indennità di risultato in quanto decorrente dalla presa di possesso dell’incarico avvenuta a metà anno.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/15162-sezione-lavoro-ordinanza-236142024-impiego-pubblico–funzioni-centrali–performance–obiettivi-valutazione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

La parte degli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 relativo all’area delle Funzioni locali, relativa ad annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), può essere erogata senza riaprire le contrattazioni integrative ARAN parere AFL90

La parte degli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 relativo all’area delle Funzioni locali, relativa ad annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), può essere erogata senza riaprire le contrattazioni integrative ARAN parere AFL90

La disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 prevede espressamente che “1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:

– 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;

– rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”

Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.

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Rispetto tempi di pagamento e misurazione performance – Quaderni operativi Anci del 13.05.2024

Rispetto tempi di pagamento e misurazione performance - Quaderni operativi Anci del 13.05.2024

Link al documento: https://www.anci.it/rispetto-tempi-di-pagamento-e-misurazione-performance-on-line-il-quaderno-anci/