Legittima la valutazione negativa se la rendicontazione degli obiettivi è carente e il risultato si paga sui mesi lavorati – Corte di Cassazione Ordinanza 23614/2024

Legittima la valutazione negativa se la rendicontazione degli obiettivi è carente e il risultato si paga sui mesi lavorati - Corte di Cassazione Ordinanza 23614/2024

Qualora il dirigente non trasmetta la scheda di indicazione degli obiettivi entro i termini stabiliti, la valutazione della performance può legittimamente essere effettuata sulla base degli obiettivi “generali” fissati con il conferimento dell’incarico. La Commissione può anticipare la valutazione in presenza di problematiche urgenti, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1999. La Corte conferma inoltre l’orientamento della Corte territoriale in merito alla regolarità del parziale pagamento dell’indennità di risultato in quanto decorrente dalla presa di possesso dell’incarico avvenuta a metà anno.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/15162-sezione-lavoro-ordinanza-236142024-impiego-pubblico–funzioni-centrali–performance–obiettivi-valutazione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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