
L’Ordinanza richiama l’orientamento costante della Suprema Corte secondo cui “ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente costituita e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio che è, comunque, diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa’. (Cass. SU 11/12/2007 n. 2583 e 16/02/2011 n. 3814). Tale orientamento è coerente con i principi dettati dalla Corte costituzionale in ordine all’applicabilità anche al pubblico impiego dell’articolo 36 della Costituzione (ex pluris Corte Cost. n. 115/2003; n. 229/2003). Conseguentemente, una volta accertato lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla posizione organizzativa, non potrebbe attribuirsi alcun rilievo, come, invece, ha fatto la Corte, all’omessa adozione di un provvedimento formale da parte dell’amministrazione, laddove abbia consentito lo svolgimento di fatto delle mansioni proprie degli originari titolari delle posizioni organizzative collocati in congedo pensionistico”.
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