Comune di Rieti. L’art. 57, comma 3-septies, del dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunti di cui all’art. 33 del dln 34/2019. È d’obbligo evidenziare che tale regime peculiare riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese. La disciplina è, peraltro, coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assuntivi di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento.
Comune di Turi -Il Sindaco ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della ln 131/2003 in materia di assunzione di personale, articolata in due quesiti. In particolare, è stato chiesto di sapere: – se un comune che si colloca al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1, del dm 17.3.2020 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del dl 34/2019 (cd comune virtuoso), con facoltà assunzionale per l’anno 2023 pari a € 43.693,52 (calcolata sulla base del valore soglia – definito come percentuale, differenziata per fascia demografica – della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità), destinata all’assunzione di 1 istruttore direttivo di vigilanza programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale, possa procedere, in applicazione del criterio della sostenibilità finanziario, anche alla sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno per dimissioni volontarie di un numero rilevante di dipendenti (pari a 6 negli mesi) con gravi ripercussioni sulla funzionalità dell’ente e sull’erogazione di alcuni servizi, dovendo disporre attualmente di una dotazione organica ridotta costituita da n. 37 unità a fronte di un numero di abitanti al 31.12.2022 pari a oltre 13.000; – se un comune che si colloca al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1, del dm 17.3.2020 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del dl 34/2019, con facoltà assunzionale per l’anno 2023 pari a € 40.000,00 destinata all’assunzione di 1 istruttore direttivo di vigilanza programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale, possa procedere, in applicazione del criterio della sostenibilità finanziaria, anche alla sostituzione del personale che cessa dal servizio per mobilità, fermo restando la spesa di personale complessiva sostenuta dall’ente. Posto che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, un comune cd virtuoso (ex art. 4, comma 2, del dm 17.3.2020), che intende procedere – oltre all’assunzione di un’ unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’art. 6 del dl 9.6.2021, n. 80, convertito con modifiche dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso dm 30.6.2022, n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal dm 17.3.2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del dln 34/2019.
La delibera in argomento è stata adottata dalla Sezione regionale per l’Emilia Romagna nell’ambito dello svolgimento del “Controllo ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 sugli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna. Di particolare interesse si segnala il “considerato in diritto” con il quale la Corte elabora un excursus normativo e giurisprudenziale circa i presupposti in presenza dei quali l’Amministrazione può intendersi legittimata a conferire incarichi esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, come dai successivi commi 5bis, 6bis, 6ter e 6 quater della norma. La Corte sottolinea come l’ottica interpretativa in materia di incarichi esterni è piuttosto restrittiva dal momento che, in ragione del necessario contenimento dei costi e della valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, queste devono, in base al principio dell’autosufficienza, svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale potendo solo in casi eccezionali – e negli stretti limiti previsti dalla legge – ricorrere all’impiego di personale esterno. Quanto all’oggetto specifico del controllo intestato alla Sezione, ovvero gli incarichi di consulenza, si osserva che, trattandosi di pareri resi da esperti, hanno natura di contratti di prestazione d’opera, in particolare intellettuale, disciplinati dagli artt. 2222 – 2238 del codice civile che hanno ad oggetto attività valutative o soluzioni a problemi posti dal committente non comprendendo attività gestionali proprie dell’ente e pertanto non rientrano nella categoria dei cd “incarichi esterni”.
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