
Comune di Rieti. L’art. 57, comma 3-septies, del dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunti di cui all’art. 33 del dln 34/2019. È d’obbligo evidenziare che tale regime peculiare riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese. La disciplina è, peraltro, coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assuntivi di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento.
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