Comune di Rieti. L’art. 57, comma 3-septies, del dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunti di cui all’art. 33 del dln 34/2019. È d’obbligo evidenziare che tale regime peculiare riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese. La disciplina è, peraltro, coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assuntivi di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento.
La richiesta di parere del Sindaco del Comune di Samarate (VA) è articolata su due quesiti1. se, secondo il principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma (Principio contabile n. 18), la spesa riguardante gli incentivi tecnici rientra tra la spesa personale da considerare nel rapporto tra media delle entrate e la spesa personale per determinare la enti locali; 2. se, in caso di risposta affermativa al punto precedente, considerato che, secondo la nuova normativa, i comuni mediani come quello istante, con un rapporto entrate correnti / spesa di personale compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore (o “valore soglia di rientro della maggiore spesa “), devono mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, sono tenuti a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche anche nel caso in cui questo determinerebbe l’incremento di tale rapporto. “In sintesi, la Sezione ritiene che si deve dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del dl 34/2019 e ss.mm.ii. Il secondo quesito posto dal Comune di Samarate (VA) risulta assorbito dalla risposta al primo. incremento di tale rapporto. “In sintesi, quindi, la Sezione ritiene che si debba dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del dl 34/2019 e ss.mm.ii. Il secondo quesito posto dal Comune di Samarate (VA) risulta assorbito dalla risposta al primo. incremento di tale rapporto. “In sintesi, quindi, la Sezione ritiene che si debba dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del dl 34/2019 e ss.mm.ii. Il secondo quesito posto dal Comune di Samarate (VA) risulta assorbito dalla risposta al primo.
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