Tetto di spesa salario accessorio delle posizioni organizzative, ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 151/2023

Tetto di spesa salario accessorio delle posizioni organizzative, ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 151/2023

Il quesito formulato da un Comune lombardo alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, concerne la quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, con particolare riferimento alla voce delle posizioni organizzative. La giurisprudenza contabile ha avuto occasione di analizzare il raccordo tra l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e l’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d.l. n. 34 del 2019, chiarendo come la norma sopravvenuta consenta ai comuni, il cui numero dei dipendenti sia aumentato rispetto all’anno-base 2018, di incrementare le risorse per il salario accessorio – incluse le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative – adeguandole al valore medio pro-capite registrato nel 2018. (cfr. deliberazioni Sez. controllo Lombardia n. 95/2020/PAR, Campania n. 97/2020/PAR, Sez. controllo Marche, n. 22/2022/PAR, Sez. controllo Veneto, n. 125/2022/PAR). Per quanto riguarda il quesito, ossia se sia possibile considerare non il valore effettivo della spesa sostenuta per un dipendente titolare di posizione organizzativa non a tempo pieno (in convenzione con il rimborso ovviamente della quota da parte dell’altro Ente convenzionato per l’espletamento del servizio del dipendente), ma quello “virtuale” che sarebbe dovuto per il tempo pieno, l’Organo di controllo riscontra negativamente, ciò perchè la norma sancisce il rispetto di quanto effettivamente determinato per la costituzione della spesa relativa al trattamento accessorio; ne consegue pertanto, come corollario del principio appena richiamato, che sono da escludere altre soluzioni non compatibili con il principio stabilito dall’articolo in esame.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14218-sezione-regionale-di-controllo-per-il-lombardia-delibera-n-1512023par-impiego-pubblico–funzioni-locali–comune–tetto-di-spesa-salario-accessorio-delle-posizioni-organizzative-ex-art-23-comma-2-del-dlgs-25-maggio-2017-n-75-adeguato-ai-sensi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Divieto di attribuzione di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza a personale in quiescenza, anche per il ruolo di Capo di Gabinetto – Corte del Lazio delibera n. 133/2023

Divieto di attribuzione di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza a personale in quiescenza, anche per il ruolo di Capo di Gabinetto - Corte del Lazio delibera n. 133/2023

Nel caso di specie il quesito riguarda la possibilità di conferire, l’incarico a tempo determinato e a titolo oneroso di capo di gabinetto – per il quale siano esplicitamente escluse funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza e al quale siano affidate esclusivamente funzioni di supporto, affiancamento ed assistenza al Sindaco – a personale in quiescenza. La Corte ritiene che suddetto incarico non possa ritenersi escluso dal divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, poiché detta figura è per definizione posta a capo di un ufficio, quello del “gabinetto” appunto, ed è quindi titolare di poteri di direzione quantomeno nell’ambito del proprio ufficio cui, di regola, è assegnato ulteriore personale. Le peculiarità intrinseche della figura del capo di gabinetto e, analogamente, di quella di vicecapo, ove prevista, devono ritenersi ricomprese nella previsione della norma in esame, trattandosi del conferimento di un incarico che racchiude poteri direttivi e rappresenta, inoltre, una “carica” in un organo di governo dell’amministrazione.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14217-2023-10-25-09-58-39.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati – AFL67

L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati - AFL67

L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati?

Con riferimento al tema dell’orario di lavoro, si evidenzia che la norma contrattuale introdotta dall’art. 13 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali ed i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto. La citata clausola, nel sottolineare l’aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 del  CCNL 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 del CCNL del 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul  principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi ed ai compiti affidati.

La circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude che per il personale in questione la presenza sia rilevata “con sistemi automatizzati”, come per il restante personale, principio tra l’altro introdotto già nel 1994 con la Legge n. 724.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7740-area-funzioni-locali-rapporto-di-lavoro-segretari-comunali-e-provinciali/14166-afl67.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni