
Il quesito formulato da un Comune lombardo alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, concerne la quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, con particolare riferimento alla voce delle posizioni organizzative. La giurisprudenza contabile ha avuto occasione di analizzare il raccordo tra l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e l’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d.l. n. 34 del 2019, chiarendo come la norma sopravvenuta consenta ai comuni, il cui numero dei dipendenti sia aumentato rispetto all’anno-base 2018, di incrementare le risorse per il salario accessorio – incluse le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative – adeguandole al valore medio pro-capite registrato nel 2018. (cfr. deliberazioni Sez. controllo Lombardia n. 95/2020/PAR, Campania n. 97/2020/PAR, Sez. controllo Marche, n. 22/2022/PAR, Sez. controllo Veneto, n. 125/2022/PAR). Per quanto riguarda il quesito, ossia se sia possibile considerare non il valore effettivo della spesa sostenuta per un dipendente titolare di posizione organizzativa non a tempo pieno (in convenzione con il rimborso ovviamente della quota da parte dell’altro Ente convenzionato per l’espletamento del servizio del dipendente), ma quello “virtuale” che sarebbe dovuto per il tempo pieno, l’Organo di controllo riscontra negativamente, ciò perchè la norma sancisce il rispetto di quanto effettivamente determinato per la costituzione della spesa relativa al trattamento accessorio; ne consegue pertanto, come corollario del principio appena richiamato, che sono da escludere altre soluzioni non compatibili con il principio stabilito dall’articolo in esame.

