La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la risposta fornita ad una amministrazione che chiedeva se è possibile incrementare la parte variabile del fondo secondo le indicazioni dell’articolo 79, c. 2, lettera c) del CCNL 16/12/2022 in deroga al limite 2016 indicato dall’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017. RGS ritiene che le eventuali somme aggiuntive che un’amministrazione volesse aggiungere alla parte variabile del fondo per finanziare il welfare integrativo soggiacciono al limite 2016 del trattamento accessorio. In particolare afferma che “Le risorse destinate alla componente variabile del fondo per la contrattazione integrativa individuate dall’art. 79, c 2, lett. c) del CCNL 16/12/2022, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione stabilito in sede negoziale, siano da intendersi nel perimetro di verifica del limite 2016 della retribuzione accessoria… ove in linea del tutto teorica si acconsentisse all’indicazione proposta,… si consentirebbe ad ogni amministrazione di appostare a questo scopo risorse finanziarie avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”.
ll Sindaco di un comune lombardo ha formulato un quesito sulla «soggezione al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo», chiedendo, in particolare, «se un Ente, che in passato non aveva già stanziato risorse per welfare integrativo, possa destinare somme, ai sensi della disciplina contenuta all’art. 82 CCNL 16/11/2022, rubricato “welfare integrativo” prevedendo in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell’Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una impresa di assicurazione, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva». La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (negli stessi termini, la già citata deliberazione n. 61/2023/PAR della Sezione ligure, secondo cui le predette misure “non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL”). La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti – si pronuncia nel senso che “le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 CCNL non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017”.
Uno dei presupposti per l’applicazione della disciplina contrattuale prevista dall’articolo 23 del CCNL del 16 novembre 2022, come indicato nella stessa rubrica dell’articolo, è quello che debba trattarsi di “personale utilizzato a tempo parziale”; pertanto, la specifica norma contenuta al comma 5 ultimo alinea, sulla possibilità di maggiorare la retribuzione di posizione di un incaricato di EQ fino al 30%, anche in eccedenza al limite complessivo, non è applicabile se il dipendente interessato viene utilizzato da un altro Ente a tempo pieno.
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