E’ FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO ANCHE IL NON REGISTRARE LE USCITE INTERRUTTIVE DEL SERVIZIO – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 30418/2023

E' FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO ANCHE IL NON REGISTRARE LE USCITE INTERRUTTIVE DEL SERVIZIO - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 30418/2023

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, conferma l’assunto secondo il quale la falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, si può concretizzare, oltre che mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, altresì con altre modalità fraudolente come la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio non autorizzata. In particolare la Corte, nell’interpretare il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall’altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’Ufficio non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. N. 17367 del 2016 e Cass. N. 25750 del 2016). L’introduzione, ad opera del d.lgs. 116/2016, del comma 1 bis, dell’art. 55-quater del d.lgs. 165/01, vale quale interpretazione chiarificatrice del concetto di “falsa attestazione di presenza”. Ossia “è falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non la sola alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio. Nell’eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva, prevale – in quanto interpretativa – la disciplina legale, anche se meno favorevole al lavoratore”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14255-sezione-lavoro-sentenza-n-304182023-impiego-pubblico–istruzione-e-ricerca–ufficio-scolastico-regionale-per-la-lombardia–sanzione-disciplinare-licenziamento–artt-2106-2119-e-1455-cc-art-55-quater-comma-1-lett-a-1-bis-e-3-come-da-modi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Relazione annuale Rpct, Anac differisce al 31 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione – ANAC comunicazione del 23.11.2023

Relazione annuale Rpct, Anac differisce al 31 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione - ANAC comunicazione del 23.11.2023

Relazione annuale Rpct, Anac differisce al 31 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione

Per consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quest’anno l’Autorità, con il comunicato del presidente dell’8 novembre 2023, ha prorogato al 31 gennaio 2024 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare.

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2023 pubblicata sul sito di ANAC. La relazione va poi pubblicata sul sito dell’ente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”/”Società trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”.

Link al documento: https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-rpct-anac-differisce-al-31-gennaio-2024-il-termine-per-la-pubblicazione

LO STRAORDINARIO VA REMUNERATO ANCHE SE E’ STATO DATO IL CONSENSO SENZA UNA AUTORIZZAZIONE FORMALE – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 27878/2023

LO STRAORDINARIO VA REMUNERATO ANCHE SE E' STATO DATO IL CONSENSO SENZA UNA AUTORIZZAZIONE FORMALE - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 27878/2023

Nel caso di specie la Cassazione ritiene da soddisfarsi la pretesa di un dipendente di conseguire il corrispettivo per una prestazione lavorativa, extra orario ordinario, fornita “di fatto” ossia con un assenso tacito della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro. Nel caso di specie l’attività posta in essere dal lavoratore era stata richiesta dal datore di lavoro “oltre il debito orario” integrando gli estremi del lavoro straordinario, per i quali il personale deve essere specificatamente compensato, nei termini della contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). La Corte non reputa di ostacolo al pagamento la mancanza, come nella controversia in argomento, di un’autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione e il compenso. “In simil casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state non insciente e prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14256-2023-11-22-09-13-51.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni