Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr – ANAC comunicato del 07.07.2026

Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr - ANAC comunicato del 07.07.2026

Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione evidenzia l’opportunità di una revisione dell’attuale assetto normativo che, al momento, esclude l’applicazione del divieto di pantouflage, quale previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento agli incarichi temporanei nelle amministrazioni conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021 (cosiddetto decreto Reclutamento Pnrr): professionisti ed esperti per collaborazione con contratto di lavoro autonomo, o personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione a tempo determinato. 

La segnalazione, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 242 del 17 giugno 2026, nasce dalle criticità riscontrate da Anac nell’esercizio della propria attività consultiva e di vigilanza sul divieto, per dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il decreto-legge n. 80/2021, che ha introdotto una disciplina speciale per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi funzionali all’attuazione del Pnrr, prevede (all’articolo 1, comma 7-ter), una deroga espressa a tale divieto di pantouflage per gli incarichi conferiti a professionisti ed esperti con contratto di lavoro autonomo e a personale altamente specializzato assunto a tempo determinato.

Non vi è dubbio, spiega l’atto di segnalazione, che il legislatore abbia introdotto tale espressa esimente, giustificata dalla natura straordinaria e temporalmente circoscritta di tali rapporti e dall’esigenza di evitare che l’applicazione di vincoli post impiego possa ostacolare l’attrazione delle professionalità di elevata specializzazione necessarie al conseguimento degli obiettivi del Piano. Tuttavia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato che tale deroga ha comportato, in diversi casi sottoposti alla sua attenzione, l’archiviazione di procedimenti pur in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’incompatibilità successiva nei casi di soggetti reclutati dalle amministrazioni per l’attuazione di progetti finanziati nell’ambito del Pnrr. Molte di queste situazioni, viene evidenziato, riguardavano ambiti particolarmente sensibili, come le procedure di affidamento di servizi e, più in generale, le procedure a evidenza pubblica.

Secondo Anac, l’applicazione della deroga rischia di “sterilizzare” proprio quelle criticità su cui il legislatore aveva deciso di intervenire attraverso il periodo di raffreddamento nel passaggio tra pubblico e privato. La natura temporanea dei rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del Pnrr potrebbe infatti rendere i dipendenti assunti a tempo determinato più esposti a condizionamenti esterni finalizzati a precostituirsi, già durante l’incarico pubblico, una posizione di vantaggio per la successiva attività professionale in ambito privato.

La questione, sottolinea l’Autorità, resta attuale anche alla luce della proroga della durata massima di tali contratti fino al 31 dicembre 2026, tenuto conto che il divieto di pantouflage, ove applicabile, produrrebbe i propri effetti per il triennio successivo alla cessazione dell’incarico.
ANAC segnala quindi l’opportunità di un intervento legislativo mirato a prevenire le criticità evidenziate, conseguenti a tale deroga al divieto di pantouflage prevista dall’attuale quadro normativo, manifestando la propria piena disponibilità a collaborare a tale scopo.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.atto.segnalazione.pantouflage.07.07.2026

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INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS.209/2024 ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 IN TEMA DIINCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7 maggio 2025

INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS.209/2024 ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 IN TEMA DIINCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7 maggio 2025

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, Anac fornisce indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l’approvazione del Correttivo al Codice.

“Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice”, precisa Anac. “L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge”.

A seguito del correttivo, “la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.

Il nuovo quadro normativo, inoltre, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

“Rimane ferma la necessità – sottolinea Anac – che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

Link: http://anticorruzione.it/-/news.16.05.2025

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Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025 – PIAO e PTPCT 2025-2027 – ANAC 30.01.2025

Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025 - PIAO e PTPCT 2025-2027 - ANAC 30.01.2025

Termine del 31 gennaio per l’adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2025-2027 e differenziamento per gli Enti locali

Link: https://www.anticorruzione.it/en/-/com.pre.30.01.25.piao.ptpct