Welfare integrativo secondo le indicazioni del CCNL personale comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 e assoggettabilità delle somme al limite previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 – Ragioneria Generale dello Stato

Welfare integrativo secondo le indicazioni del CCNL personale comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 e assoggettabilità delle somme al limite previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 - Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la risposta fornita ad una amministrazione che chiedeva se è possibile incrementare la parte variabile del fondo secondo le indicazioni dell’articolo 79, c. 2, lettera c) del CCNL 16/12/2022 in deroga al limite 2016 indicato dall’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017. RGS ritiene che le eventuali somme aggiuntive che un’amministrazione volesse aggiungere alla parte variabile del fondo per finanziare il welfare integrativo soggiacciono al limite 2016 del trattamento accessorio. In particolare afferma che “Le risorse destinate alla componente variabile del fondo per la contrattazione integrativa individuate dall’art. 79, c 2, lett. c) del CCNL 16/12/2022, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione stabilito in sede negoziale, siano da intendersi nel perimetro di verifica del limite 2016 della retribuzione accessoria… ove in linea del tutto teorica si acconsentisse all’indicazione proposta,… si consentirebbe ad ogni amministrazione di appostare a questo scopo risorse finanziarie avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-economico-statistica/mef-rgs/14198-2023-10-11-10-27-35.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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