Deliberazione sulla richiesta di parere diretta a conoscere l’interpretazione dell’art 163, commi 1 e 3 Tuel in relazione all’art. 9 comma 1 quinquies del dl 24 giugno 2016 n. 113, come novellato dall’art. 3 ter del dl 9 giugno 2021 n. 80. Nello specifico la prospettazione del Comune ha riguardo alla necessità di assumere a tempo indeterminato in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo, assunto, precedentemente, con un contratto a tempo determinato ai sensi del comma 179 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020 n. 178. L’Ente specifica, inoltre, che tale assunzione era già stata programmata e che la relativa procedura era già parzialmente svolta nel precedente esercizio. Chiedeva, inoltre, se fosse necessario procedere all’approvazione di un PIAO provvisorio. La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco. Il quesito formulato dal Comune di Cagnano Varano (FG) è da ritenersi oggettivante ammissibile, avendo ad oggetto l’interpretazione di norme che riguardano la corretta attività pianificatoria in materia di personale e delle attinenti risorse finanziarie. Per quanto attiene al merito, il parere avanzato dal comune ha oggetto il coordinamento fra tre norme che disciplinano la gestione durante l’esercizio provvisorio, sia in via generica che, più specificatamente, con riguardo alle assunzioni di personale. Il dl n.113/2016 all’art. 9, comma 1-quinquies, come novellato dall’art. 3-ter del d.legge, n. 80/2021 introduce un peculiare regime in materia di assunzioni durante l’esercizio provvisorio, impedendo ai comuni di assumere personale, con qualsivoglia strumento, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e di altri strumenti contabili essenziali. Il legislatore, però, pone quale eccezione a tale regola le assunzioni a tempo determinato necessarie ad assicurare alcune funzioni ritenute indispensabili (quali ad esempio. i servizi sociali la polizia municipale, la protezione civile) o per assicurare l’attuazione del PNRR; tali incarichi potranno essere effettuati anche durante l’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Tale norma, però, non sembra potersi applicare al caso prospettato dal comune di Cagnano Varano in quanto i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per la corrente anno sono stati differiti al 28 febbraio 2026 dal decreto del Ministero per l’interno del 24 dicembre 2025. Più di recente inoltre, l’articolo 6, comma 7, del d. legge 9 giugno 2021, n.80, come modificata dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del dl 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere,compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”. Anche la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione , ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio. La Sezione, da ultimo, ritiene opportuno richiamare l’Ente al pieno rispetto del principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, atteso che: “anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente.
Deliberaz. sulla richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Prov di Brindisi. formula una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in tema di assoggettabilità al limite di spesa dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017 dei compensi corrisposti ai dipendenti che assumono l’incarico di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. La Prov. di Brindisi, nel premettere che “l’attuale quadro normativo, quindi, certamente riconoscerà la facoltà anche agli enti locali, tra gli altri, di recepire, in una norma regolamentare, il compenso ai dipendenti e ai dirigenti, appartenenti alla stessa amministrazione che indice il concorso pubblico per l’assunzione di nuove risorse umane, per tali prestazioni; inequivocabilmente, per la previsione del medesimo comma 13, tali incarichi si devono attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti” e nel rappresentare che “alla luce di quanto precede e trattandosi, nel caso di specie, di attività di servizio, non appare esserci alcun dubbio che, alcuna remunerazione aggiuntiva, attribuita al personale per attività di servizio rientri nel novero giuridico e contabile del salario accessorio e che, quindi, detti compensi, di conseguenza, devono non transitare dal fondo delle risorse decentrate”, formula il seguente quesito: “si chiede specifico parere sul trattamento da riservare ai compensi (per i componenti interni delle commissioni di concorso, da certamente nel fondo del salario accessorio), in particolare, se deveno essere assoggettati al limite determinato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017 (il cd tetto 2016), ovvero se deve, per tali somme, considerarsi applicabile la deroga a tale limite, analogamente a quanto accade per gli incentivi per le funzioni tecniche e per i compensi per l’avvocatura. Trattasi particolarmente, infatti, di funzioni qualificate che, se assegnate agli “interni” (analogamente alle funzioni tecniche e agli incarichi legali), possono determinare risparmi per l’ente (minori spese di viaggio e trasporto da rimborsare ai componenti esterni all’amministrazione). Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere può considerarsi ammissibile, in quanto proveniente dal Presidente della Provincia, quale organo di vertice, legittimato istituzionalmente a richiederlo. Al contrario deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all’interpretazione dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentita o meno la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale,sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione”. tuttavia, ferma l’inammissibilità oggettiva con riferimento alla trattazione della materia dei compensi dovuti ai dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso per le ragioni innanzi indicate, la Sez. reg. 25 maggio 2017, nei termini seguenti: i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui tali incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all’amministrazione, sono assoggettati al vincolo di cui all’art presumo enucleati dalla giurisprudenza contabile per le ipotesi di esclusione.
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