LA SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA DELLE ASSUNZIONI VA VERIFICATA ANCHE IN CASO DI MERA SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO – CORTE DEI CONTI PUGLIA DELIBERA N. 136/2023

LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLE ASSUNZIONI VA VERIFICATA ANCHE IN CASO DI MERA SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO - CORTE DEI CONTI PUGLIA DELIBERA N. 136/2023

Comune di Turi -Il Sindaco ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della ln 131/2003 in materia di assunzione di personale, articolata in due quesiti. In particolare, è stato chiesto di sapere: – se un comune che si colloca al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1, del dm 17.3.2020 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del dl 34/2019 (cd comune virtuoso), con facoltà assunzionale per l’anno 2023 pari a € 43.693,52 (calcolata sulla base del valore soglia – definito come percentuale, differenziata per fascia demografica – della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità), destinata all’assunzione di 1 istruttore direttivo di vigilanza programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale, possa procedere, in applicazione del criterio della sostenibilità finanziario, anche alla sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno per dimissioni volontarie di un numero rilevante di dipendenti (pari a 6 negli mesi) con gravi ripercussioni sulla funzionalità dell’ente e sull’erogazione di alcuni servizi, dovendo disporre attualmente di una dotazione organica ridotta costituita da n. 37 unità a fronte di un numero di abitanti al 31.12.2022 pari a oltre 13.000; – se un comune che si colloca al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1, del dm 17.3.2020 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del dl 34/2019, con facoltà assunzionale per l’anno 2023 pari a € 40.000,00 destinata all’assunzione di 1 istruttore direttivo di vigilanza programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale, possa procedere, in applicazione del criterio della sostenibilità finanziaria, anche alla sostituzione del personale che cessa dal servizio per mobilità, fermo restando la spesa di personale complessiva sostenuta dall’ente. Posto che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, un comune cd virtuoso (ex art. 4, comma 2, del dm 17.3.2020), che intende procedere – oltre all’assunzione di un’ unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’art. 6 del dl 9.6.2021, n. 80, convertito con modifiche dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso dm 30.6.2022, n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal dm 17.3.2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del dln 34/2019.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPUG/136/2023/PAR

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