Responsabilità per colpa grave – Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo Sentenza n. 95 del 5 marzo 2026

Responsabilità per colpa grave - Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo Sentenza n. 95 del 5 marzo 2026

La Corte rammenta che per “consolidata giurisprudenza contabile la colpa grave, che costituiva la soglia minima di imputabilità della responsabilità amministrativa, da accertarsi ex ante, in concreto e in termini normativi, consiste nell’errore professionale inescusabile derivante da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza. L’accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone l’esistenza di una regola normativa di condotta dell’agere pubblico e la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell’agente pubblico così come delle condizioni di operatività nelle quali quest’ultimo ha operato” (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 207/2021 e Sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019). A tal proposito la consolidata giurisprudenza contabile ha individuato alcuni profili contenutistici e tipologici della sussistenza della colpa grave. In sintesi, “la colpa grave si concretizza quando un comportamento del pubblico dipendente o dell’amministratore è talmente lontano dagli standard di diligenza ordinaria da risultare inaccettabile nel contesto della funzione pubblica”. Da ultimo bisogna tenere conto anche della Legge 1/2026 che ha introdotto una definizione di colpa grave prevedendo che “costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”. Sulla base di tali coordinate normative e giurisprudenziali il Collegio evidenzia, in primo luogo, che per valutare la condotta di un dirigente bisogna tenere presente che lo stesso è chiamato a coordinare e monitorare le attività svolte dai responsabili dei servizi, assicurandosi che queste attività siano allineate con le linee guida generali e gli obiettivi strategici dell’organizzazione. Ciò implica che il dirigente non si limita a una supervisione passiva, ma “deve essere attivamente coinvolto nel controllo dell’efficacia e dell’efficienza del lavoro svolto dai suoi collaboratori. Se il dirigente ha delegato correttamente le responsabilità, non può essere ritenuto responsabile per la cattiva gestione o per errori che sono direttamente imputabili a un dipendente, a meno che non vi siano stati segnali di gravi anomalie che giustifichino un intervento. Un aspetto fondamentale è che ogni membro di un’organizzazione ha una propria responsabilità in relazione al suo ruolo. Il dirigente è responsabile di garantire che i processi siano strutturati in modo adeguato, che vi siano procedure di controllo e che le risorse siano allocate correttamente, ma non è obbligato a verificare ogni dettaglio, specialmente se la supervisione è delegata a figure intermedie (come responsabili di servizi)”.

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APPLICAZIONE PER IL CALCOLO DEI CARICHI DI LAVORO E LA REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA – STRUMENTI DI LAVORO

Applicazione facile e intuitiva per il l’analisi organizzativa, consente di fare il calcolo dei carichi di lavoro e attuare una revisione della dotazione organica con la riorganizzazione del persoanle e la ridistribuzione del lavoro.

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Procedimento disciplinare, E-mail come elemento di prova – Corte di Cassazione Ordinanza 4115 del 24/2/2026 

Procedimento disciplinare, E-mail come elemento di prova - Corte di Cassazione Ordinanza 4115 del 24/2/2026 

In ordine all’utilizzabilità ed all’efficacia probatoria delle e-mail, la Corte ha più volte affermato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (così Cass. n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 – 01; Cass. n. 5523 del 08/03/2018, Rv. 647611 – 01 e Cass. n. 14046 del 21/05/2024, in motivazione). Allo stesso tempo è stato però precisato che il disconoscimento, ad opera della parte contro la quale sono prodotte le e-mail, della conformità ai fatti in esse rappresentate, se è idoneo a escludere la loro efficacia di piena prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. cit., non autorizza però il giudice a non tenerne conto, poiché egli non può espungerle dal novero delle prove utilizzabili, ma deve – in forza del disposto dell’art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del d.lgs. n. 82 del 2005 – valutarle in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (in proposito v. le già citate decisioni di Cass. n. 14046 del 21/05/2024 e di Cass. n. 5523 del 08/03/2018). In proposito è stato altresì affermato, con riferimento generale alle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., che il loro disconoscimento esclude la loro efficacia di piena prova dei fatti in esse rappresentati, ma non fa perdere loro la valenza di presunzioni semplici di tali fatti (cfr. al riguardo Cass. n. 12794 del 13/05/2021, Rv. 661434 – 01 e, di recente, Cass. n. 34475 del 29/12/2025, al punto 5 e 6 della motivazione).  Alla luce di tali considerazioni deve allora concludersi che le e-mail in questione potevano, anzi dovevano, essere utilizzate, unitamente all’altro materiale istruttorio raccolto in primo grado ed alle risultanze processuali dello stesso, dalla Corte territoriale”.

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