La Corte in merito alla richiesta di parere circa la “perimetrazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico” conclude che gli incarichi riferibili alle attività di “formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza” non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma (“incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo”) se effettivamente caratterizzati della mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. Per completezza, la Sezione rileva come il conferimento di un incarico debba in ogni caso rispettare anche i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001.
La Corte ricorda le restrizioni introdotte dall’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale, contrariamente all’orientamento espresso dalla stessa sul cosiddetto welfare aziendale antecedentemente all’introduzione di tale norma (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2024/QMIG del 9 ottobre 2024), dal 2025: “Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa […], a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”. Le Amministrazioni pubbliche, pertanto, dal corrente anno dovranno considerare le risorse dedicate al welfare integrativo all’interno dell’ammontare complessivo di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, salvo che dette risorse non siano previste da leggi o siano state separatamente cristallizzate in previgenti norme di contrattazione collettiva. La Corte, sulla richiesta di parere del comune lombardo, così si esprime: «Non sono ravvisabili spazi, da colmare in via interpretativa, per ulteriori ipotesi di “ricalcolo” del tetto di spesa derogatorie o eccezionali, testualmente non previste dagli originari disposti dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, né dalle successive ed esplicite integrazioni recate dall’articolo 33, comma 2, del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34, o da altre specifiche disposizioni eccezionali». «Dal 1° gennaio 2025, inoltre, ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate al cosiddetto welfare integrativo nei termini previsti dall’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
La Corte ha più volte ribadito che “in tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l’introduzione dell’art. 55-quater, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza del provvedimento disciplinare” (Cass., Sez. L, n. 30418 del 2/11/2023; Cass., Sez. L, n. 21681 del 20/07/2023 a tenore della quale “in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all’art. 55-quater lett. a, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale“).
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