Falsa attestazione presenza in servizio – Corte di Cassazione 9054/2025

Falsa attestazione presenza in servizio - Corte di Cassazione 9054/2025

La Corte ha più volte ribadito che “in tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l’introduzione dell’art. 55-quater, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza del provvedimento disciplinare” (Cass., Sez. L, n. 30418 del 2/11/2023; Cass., Sez. L, n. 21681 del 20/07/2023 a tenore della quale “in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all’art. 55-quater lett. a, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale“).

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-sentenza-9054-del-6-4-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-licenziamento-disciplinare-falsa-attestazione-presenza-in-servizio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Le false attestazioni di presenza in servizio non si possono compensare con le ore di lavoro prestate in eccesso – Corte dei Conti Sardegna sentenza 145/2024

Le false attestazioni di presenza in servizio non si possono compensare con le ore di lavoro prestate in eccesso - Corte dei Conti Sardegna sentenza 145/2024

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SARDEGNA/SENTENZA/145/2024

RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO CON SISTEMI AUTOMATIZZATI ANCHE PER DIRIGENTI E SEGRETARI GENERALI – ARAN PARERE AFL67

RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO CON SISTEMI AUTOMATIZZATI ANCHE PER DIRIGENTI E SEGRETARI GENERALI - ARAN PARERE AFL67

L’orario di lavoro dei segretari comunali deve essere rilevato con sistemi automatizzati?

Con riferimento al tema dell’orario di lavoro, si evidenzia che la norma contrattuale introdotta dall’art. 13 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali ed i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto. La citata clausola, nel sottolineare l’aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 del  CCNL 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 del CCNL del 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul  principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi ed ai compiti affidati.

La circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude che per il personale in questione la presenza sia rilevata “con sistemi automatizzati”, come per il restante personale, principio tra l’altro introdotto già nel 1994 con la Legge n. 724.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7740-area-funzioni-locali-rapporto-di-lavoro-segretari-comunali-e-provinciali/14166-afl67.html