Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un’indennità finanziaria – Corte di Giustizia Europea comunicato stampa n. 10/2024

Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria - Corte di Giustizia Europea comunicato stampa n. 10/2024

Gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto.
Un dipendente pubblico ha ricoperto, da febbraio 1992 a ottobre 2016, la carica di istruttore direttivo presso il Comune di Copertino (Italia). Ha poi rassegnato le dimissioni per accedere alla pensione anticipata, chiedendo il versamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro. Il Comune di Copertino, richiamandosi alla norma prevista dalla legislazione italiana secondo la quale i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a un’indennità finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ha contestato tale domanda.
Il giudice italiano investito della controversia tra il dipendente pubblico e il Comune di Copertino nutre dubbi sulla compatibilità di tale norma con il diritto dell’Unione. Infatti, secondo la direttiva «orario di lavoro 1», un lavoratore che non abbia potuto fruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti.
Con la sua sentenza, la Corte conferma che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ricorda che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica. Per contro, la Corte constata che l’obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico per la razionale programmazione del periodo di ferie risponde in realtà alla finalità della direttiva, consistente nel consentire al lavoratore di riposarsi, incentivandolo così a fruire dei suoi giorni di ferie. La Corte conclude pertanto che solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il diritto dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie
annuali retribuite ai quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una violazione, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88, nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Link al documento: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-01/cp240010it.pdf

Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023, Incentivi per funzioni tecniche – Corte dei Conti Abruzzo delibera n. 332/2023

Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023, Incentivi per funzioni tecniche - Corte dei Conti Abruzzo delibera n. 332/2023

L’Organo di controllo afferma che non ci sono più dubbi sul fatto che l’articolo 45 del nuovo codice degli appalti includa anche le concessioni di lavori e servizi nell’ambito delle procedure di affidamento per le quali è consentita l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dipendente. Ma il contratto di concessione nato in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, anche nell’eventualità in cui sviluppi la sua intera fase esecutiva negli anni di vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resta comunque assoggettato, per quanto concerne l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente. Infatti, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista nel codice previgente all’articolo 113 non risulta essere comparabile né assimilabile a quella prevista nel nuovo codice all’articolo 45, in quanto fonda le basi per l’erogazione degli incentivi in parola su presupposti differenti: la prima disposizione, sui singoli appalti di lavori, servizi e forniture e la seconda, sulle procedure di affidamento. Inoltre, al fine di non generare confusione circa il campo di applicazione delle procedure in essere nel periodo di transizione tra vecchio e nuovo codice, il legislatore del nuovo codice opera una puntuale e dettagliata ricognizione delle possibili fattispecie sottolineando che tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno: di conseguenza, l’esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza del vecchio codice resterà disciplinata da quest’ultimo. Nessun cenno viene fatto in merito alla distinzione tra rapporti negoziali e disciplina delle regole di fruizione del fondo incentivante, poiché il legislatore fa riferimento in maniera unitaria alle procedure iniziate. Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio generale di elaborazione giurisprudenziale del “tempus regit actionem”, valido ogniqualvolta la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo renda inapplicabile lo ius superveniens (Sezione autonomie Del n. 16/2021/QMIG). Tale interpretazione ricorre, secondo l’orientamento in parola, anche nel caso specifico all’esame, ove, essendosi già provveduto a delineare il quadro finanziario di competenza ed avendo avuto inizio il procedimento, trova applicazione il divieto di retroattività di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (disciplina preliminare al Codice civile).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14383-sezione-regionale-di-controllo-per-labruzzo-deliberazione-n-3322023par-impiego-pubblico-funzioni-locali-comuni-art-113-del-dlgs-502016-e-art-45-del-dlgs-362023.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 – Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza n. 124/2023

Impiego pubblico – Azienda Unità Sanitaria Locale – Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza n. 124/2023

La Corte con la sentenza ha esaminato il caso di una operatrice sanitaria dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale che a far tempo dalla nomina avrebbe contestualmente ricoperto la carica di amministratore in una Società Semplice (di cui deteneva una quota di partecipazione del 25%) in violazione di quanto previsto dall’art. 53 del dlgs 165/2001, dagli artt. 60 e ss del DPR 3/1957, nonché dall’art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 (in merito anche al Regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali che elenca le attività oggetto di divieto assoluto, espressamente ricomprendendo l’assunzione di cariche in società con fini di lucro e l’esercizio del commercio). Alla violazione del principio di esclusività della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici si sarebbe unito l’elemento soggettivo del dolo, integrato dal consapevole e silente svolgimento di attività esterna incompatibile da parte dell’operatrice sanitaria, che, in costanza di rapporto di lavoro, avrebbe ricoperto la carica di socio amministratore della Società. La dipendente avrebbe inoltre violato il dovere d’ufficio di informare la parte datoriale in ordine a incarichi e attività anche potenzialmente incompatibili con la funzione ricoperta in seno all’Azienda. La Corte inoltre addebita alla dipendente la responsabilità erariale per “sottrazione doloso di farmaci” considerato il carattere intenzionale della sottrazione di beni aziendali ad uso ospedaliero, in aperta violazione degli obblighi di servizio facenti capo alla stessa assegnata al relativo reparto, farmaci utilizzati per lo svolgimento dell’attività extra istituzionale citata. Viene pertanto quantificato con criterio equitativo il danno erariale con riferimento alle due fattispecie esaminate: a) svolgimento di attività incompatibile con la prestazione lavorativa; b) sottrazione di materiale sanitario.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14382-2024-01-10-09-31-00.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni