Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023, Incentivi per funzioni tecniche – Corte dei Conti Abruzzo delibera n. 332/2023

Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023, Incentivi per funzioni tecniche - Corte dei Conti Abruzzo delibera n. 332/2023

L’Organo di controllo afferma che non ci sono più dubbi sul fatto che l’articolo 45 del nuovo codice degli appalti includa anche le concessioni di lavori e servizi nell’ambito delle procedure di affidamento per le quali è consentita l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dipendente. Ma il contratto di concessione nato in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, anche nell’eventualità in cui sviluppi la sua intera fase esecutiva negli anni di vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resta comunque assoggettato, per quanto concerne l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente. Infatti, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista nel codice previgente all’articolo 113 non risulta essere comparabile né assimilabile a quella prevista nel nuovo codice all’articolo 45, in quanto fonda le basi per l’erogazione degli incentivi in parola su presupposti differenti: la prima disposizione, sui singoli appalti di lavori, servizi e forniture e la seconda, sulle procedure di affidamento. Inoltre, al fine di non generare confusione circa il campo di applicazione delle procedure in essere nel periodo di transizione tra vecchio e nuovo codice, il legislatore del nuovo codice opera una puntuale e dettagliata ricognizione delle possibili fattispecie sottolineando che tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno: di conseguenza, l’esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza del vecchio codice resterà disciplinata da quest’ultimo. Nessun cenno viene fatto in merito alla distinzione tra rapporti negoziali e disciplina delle regole di fruizione del fondo incentivante, poiché il legislatore fa riferimento in maniera unitaria alle procedure iniziate. Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio generale di elaborazione giurisprudenziale del “tempus regit actionem”, valido ogniqualvolta la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo renda inapplicabile lo ius superveniens (Sezione autonomie Del n. 16/2021/QMIG). Tale interpretazione ricorre, secondo l’orientamento in parola, anche nel caso specifico all’esame, ove, essendosi già provveduto a delineare il quadro finanziario di competenza ed avendo avuto inizio il procedimento, trova applicazione il divieto di retroattività di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (disciplina preliminare al Codice civile).

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Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 – Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza n. 124/2023

Impiego pubblico – Azienda Unità Sanitaria Locale – Principio esclusività – Articolo 98 Costituzione, Incompatibilità incarico extraistituzionale – Articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza n. 124/2023

La Corte con la sentenza ha esaminato il caso di una operatrice sanitaria dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale che a far tempo dalla nomina avrebbe contestualmente ricoperto la carica di amministratore in una Società Semplice (di cui deteneva una quota di partecipazione del 25%) in violazione di quanto previsto dall’art. 53 del dlgs 165/2001, dagli artt. 60 e ss del DPR 3/1957, nonché dall’art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 (in merito anche al Regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali che elenca le attività oggetto di divieto assoluto, espressamente ricomprendendo l’assunzione di cariche in società con fini di lucro e l’esercizio del commercio). Alla violazione del principio di esclusività della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici si sarebbe unito l’elemento soggettivo del dolo, integrato dal consapevole e silente svolgimento di attività esterna incompatibile da parte dell’operatrice sanitaria, che, in costanza di rapporto di lavoro, avrebbe ricoperto la carica di socio amministratore della Società. La dipendente avrebbe inoltre violato il dovere d’ufficio di informare la parte datoriale in ordine a incarichi e attività anche potenzialmente incompatibili con la funzione ricoperta in seno all’Azienda. La Corte inoltre addebita alla dipendente la responsabilità erariale per “sottrazione doloso di farmaci” considerato il carattere intenzionale della sottrazione di beni aziendali ad uso ospedaliero, in aperta violazione degli obblighi di servizio facenti capo alla stessa assegnata al relativo reparto, farmaci utilizzati per lo svolgimento dell’attività extra istituzionale citata. Viene pertanto quantificato con criterio equitativo il danno erariale con riferimento alle due fattispecie esaminate: a) svolgimento di attività incompatibile con la prestazione lavorativa; b) sottrazione di materiale sanitario.

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Decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani laureati – Dipartimento della Funzione Pubblica DM 26.12.2023

Decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani laureati - Dipartimento della Funzione Pubblica DM 26.12.2023

Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, dà attuazione al DL 44/2023, convertito dalla legge n.74/2023. Le convenzioni con le Università per individuare gli studenti da assumere, renderanno attuabile l’apprendistato nel pubblico impiego. Fino al 31 dicembre 2026, con l’apprendistato le amministrazioni potranno reclutare giovani laureati fino al 10% delle proprie capacità assunzionali, il 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Il contratto, della durata massima di 36 mesi, prevede l’inquadramento nell’area dei funzionari. Alla scadenza è prevista l’assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, con tanto di relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato. Le selezioni, articolate su una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e un orale, avvengono su base territoriale. Tra i principali criteri di valutazione anche l’età, che non può essere superiore ai 24 anni, il voto di laurea, la regolarità del percorso di studi, nonché eventuali esperienze professionali e competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione acquisite durante gli studi. Il contratto di apprendistato crea un ponte con le Università e i pubblici uffici, per dotarli delle competenze necessarie a fornire a cittadini e imprese servizi al passo con i tempi, sempre più efficaci ed efficienti e adeguati alle loro nuove esigenze.

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