Whistleblowing – TAR Lazio sentenza n. 19813/2023

Whistleblowing - TAR Lazio sentenza n. 19813/2023

Il TAR si pronuncia in merito alla richiesta di annullamento della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stato archiviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 attivato a fronte della segnalazione della ricorrente, nonché di ogni atto ad essa preliminare, connesso o conseguente ed in particolare, del “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro”, nel testo coordinato approvato dal Consiglio dell’Autorità con propria deliberazione. Va precisato che la vicenda in esame trae origine dalla segnalazione trasmessa tramite l’apposita piattaforma per i whistleblowers dalla ricorrente, la quale comunicava all’Autorità di aver subìto misure ritorsive e discriminatorie a seguito di sue segnalazioni di irregolarità presentate ai vertici dell’Amministrazione di appartenenza.

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Macro organizzazione e scorrimento graduatorie – Consiglio di Stato sentenza n. 122/2024

Macro organizzazione e scorrimento graduatorie - Consiglio di Stato sentenza n. 122/2024

Il Consiglio di Stato, in analoghe ipotesi di impugnazione già in tempi risalenti, ha chiarito che quando sono contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l’Amministrazione ha individuato i requisiti per l’iscrizione ad una determinata graduatoria appare evidente la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di iscrizione alla graduatoria medesima la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati” (Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1953, in tal senso anche 12 marzo 2012, n. 1406). Nel caso di specie, difatti, ciò che si censura sono gli atti di macroorganizzazione, che, secondo la parte appellante, avrebbero previsto illegittime disposizioni dirette ad impedire l’inserimento in graduatoria dei laureati in ingegneria, ammessi ad insegnare nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori), nonché nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori), ma non anche nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori). Il collegio osserva i provvedimenti di esclusione sono motivati in relazione al contenuto degli atti di macroorganizzazione. Ne consegue che il Tar ha errato nel parcellizzare la controversia in due segmenti uno con riferimento ai provvedimenti di esclusione e l’altro con riferimento agli atti di macroorganizzazione. Infatti la vicenda è unitaria e, in relazione a tale unitarietà, è interamente devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/14478-sezione-vii-sentenza-1222024-impiego-pubblico–macroorganizzazione-e-scorrimento-graduatorie-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Trasferimento – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, comma 2, e dell’art. 2103 c.c. – Corte di Cassazione sentenza n. 35343/2023

Trasferimento - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, comma 2, e dell'art. 2103 c.c. - Corte di Cassazione sentenza n. 35343/2023

Secondo la Suprema Corte, affinché si configuri un trasferimento in senso tecnico, è necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all’articolo 2103 cod. civ. ‒ applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001 ‒ e, conseguentemente, il datore di lavoro non ha l’onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio. Ciononostante, ove pure difetti il presupposto del rilevante spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, l’amministrazione deve indicare preventivamente quei criteri generali e astratti che possano permettere di comprendere perché la scelta sia caduta in concreto su un dipendente anziché su un altro, rendendo così leggibili esteriormente le opzioni organizzative sottese all’atto di gestione del rapporto di impiego riguardante il singolo dipendente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14477-sezione-lavoro-ordinanza-353432023-impiego-pubblico–funzioni-locali–comuni–trasferimento-dlgs-30-marzo-2001-n-165-art-30-comma-2-e-dellart-2103-cc.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni