
Il TAR si pronuncia in merito alla richiesta di annullamento della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stato archiviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 attivato a fronte della segnalazione della ricorrente, nonché di ogni atto ad essa preliminare, connesso o conseguente ed in particolare, del “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro”, nel testo coordinato approvato dal Consiglio dell’Autorità con propria deliberazione. Va precisato che la vicenda in esame trae origine dalla segnalazione trasmessa tramite l’apposita piattaforma per i whistleblowers dalla ricorrente, la quale comunicava all’Autorità di aver subìto misure ritorsive e discriminatorie a seguito di sue segnalazioni di irregolarità presentate ai vertici dell’Amministrazione di appartenenza.
Nel provvedimento ANAC ha ritenuto che “i fatti ritenuti dalla Segnalante ritorsivi (…) erano estranei alla segnalazione” e ha deliberato “di archiviare il procedimento sanzionatori”. L’Autorità, invero, svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in linea con quanto previsto dalla L. n. 190 del 2012, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Con specifico riguardo al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.Lgs. n. 165 del 2001, il compito di ANAC è quello di accertare, senza assorbire gli altri profili di responsabilità, che la misura discriminatoria sia stata adottata a causa e in ragione della precedente segnalazione di illeciti trasmessa dal dipendente pubblico ad almeno uno dei soggetti indicati nell’art. 54-bis, comma 1, primo periodo. Per converso, qualora il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite venga sanzionato per ragioni diverse e ulteriori rispetto alla segnalazione, i presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui al ripetuto art. 54-bis non vengono ad esistenza. Sul piano procedimentale, si aggiunga che in materia di whistleblowing l’onere della prova circa la natura non o discriminatoria dei provvedimenti adottati è invertito, in quanto è posto a carico dell’Amministrazione e non del segnalante.