È possibile conferire un incaricato di Elevata Qualificazione al personale in regime di part time non inferiore al 50% – ARAN parere CFL241

È possibile conferire un incaricato di Elevata Qualificazione al personale in regime di part time non inferiore al 50% - ARAN parere CFL241

In merito al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale attualmente vigente è contenuta nell’art. 53, comma 3  del CCNL del 21maggio 2018  ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.

L’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale, di durata non inferiore al 50%, solo negli enti privi di dirigenza, su posizioni previamente individuate dall’ente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7564-funzioni-locali-lavoro-a-tempo-parziale/14407-cfl241.html

In un Ente senza personale dirigenziale è possibile stabilire, ai fini delle procedure selettive di progressione economica, che vengano fatte due distinte graduatorie: una per i Funzionari e l’altra per i titolari di incarico di Elevata Qualificazione – ARAN parere CFL244

In un Ente senza personale dirigenziale è possibile stabilire, ai fini delle procedure selettive di progressione economica, che vengano fatte due distinte graduatorie: una per i Funzionari e l’altra per i titolari di incarico di Elevata Qualificazione

In merito al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, come noto, la norma di cui all’art. 14, comma 2, del CCNL 17.11.2022 recita “L’attribuzione dei “differenziali stipendiali” … avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate …” ragione per cui si ritiene che, alla luce della nuova formulazione letterale dell’articolato contrattuale, le procedure selettive devono avvenire per area. Qualora però, come nel caso di specie, si  possa creare una situazione di palese conflitto di interesse tra valutato e valutatore si ritiene che si possano legittimamente fare due distinte graduatorie.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/14414-cfl244.html

In caso di progressione tra le aree, oltre le ferie maturate e non godute non è possibile dare continuità ai permessi e alla banca delle ore – ARAN parere CFL247

In caso di progressione tra le aree, oltre le ferie maturate e non godute non è possibile dare continuità ai permessi e alla banca delle ore - ARAN parere CFL247

L’unica previsione contrattuale che preveda che non ci sia una soluzione di continuità tra la posizione nell’area originaria e quella nell’area nuova, per effetto della progressione, è contenuta all’art. 15 comma 2 del CCNL 16.11.2022 ai sensi del quale:  “In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova) comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate.”, ragione per cui solo in questi casi al dipendente potrà essere garantita la continuità degli istituti rispetto alla precedente area.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7637-funzioni-locali-ferie-e-festivita/14420-cfl247.html