Decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani laureati – Dipartimento della Funzione Pubblica DM 26.12.2023

Decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani laureati - Dipartimento della Funzione Pubblica DM 26.12.2023

Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, dà attuazione al DL 44/2023, convertito dalla legge n.74/2023. Le convenzioni con le Università per individuare gli studenti da assumere, renderanno attuabile l’apprendistato nel pubblico impiego. Fino al 31 dicembre 2026, con l’apprendistato le amministrazioni potranno reclutare giovani laureati fino al 10% delle proprie capacità assunzionali, il 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Il contratto, della durata massima di 36 mesi, prevede l’inquadramento nell’area dei funzionari. Alla scadenza è prevista l’assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, con tanto di relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato. Le selezioni, articolate su una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e un orale, avvengono su base territoriale. Tra i principali criteri di valutazione anche l’età, che non può essere superiore ai 24 anni, il voto di laurea, la regolarità del percorso di studi, nonché eventuali esperienze professionali e competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione acquisite durante gli studi. Il contratto di apprendistato crea un ponte con le Università e i pubblici uffici, per dotarli delle competenze necessarie a fornire a cittadini e imprese servizi al passo con i tempi, sempre più efficaci ed efficienti e adeguati alle loro nuove esigenze.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/dipartimento-funzione-pubblica/14386-dm-26-dicembre-2023-decreto-attuativo-che-stabilisce-i-criteri-e-le-procedure-per-il-reclutamento-di-giovani-laureati.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024) – ARAN

Sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024) - ARAN

In data 9 gennaio 2024 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).
Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. Vengono confermati, anche con riguardo all’assetto, i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente, per quanto attiene alle Aree della dirigenza, si conferma l’attuale composizione. L’ipotesi diverrà operativa a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNQ che avverrà a conclusione della fase di controllo prevista dal d.lgs. n. 165/2001.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/comunicati/14370-sottoscritta-lipotesi-del-contratto-collettivo-nazionale-quadro-per-la-definizione-dei-comparti-e-delle-aree-2022-2024.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

È possibile conferire un incaricato di Elevata Qualificazione al personale in regime di part time non inferiore al 50% – ARAN parere CFL241

È possibile conferire un incaricato di Elevata Qualificazione al personale in regime di part time non inferiore al 50% - ARAN parere CFL241

In merito al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale attualmente vigente è contenuta nell’art. 53, comma 3  del CCNL del 21maggio 2018  ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.

L’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale, di durata non inferiore al 50%, solo negli enti privi di dirigenza, su posizioni previamente individuate dall’ente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7564-funzioni-locali-lavoro-a-tempo-parziale/14407-cfl241.html