Divieto di attribuzione di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza a personale in quiescenza, anche per il ruolo di Capo di Gabinetto – Corte del Lazio delibera n. 133/2023

Divieto di attribuzione di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza a personale in quiescenza, anche per il ruolo di Capo di Gabinetto - Corte del Lazio delibera n. 133/2023

Nel caso di specie il quesito riguarda la possibilità di conferire, l’incarico a tempo determinato e a titolo oneroso di capo di gabinetto – per il quale siano esplicitamente escluse funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza e al quale siano affidate esclusivamente funzioni di supporto, affiancamento ed assistenza al Sindaco – a personale in quiescenza. La Corte ritiene che suddetto incarico non possa ritenersi escluso dal divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, poiché detta figura è per definizione posta a capo di un ufficio, quello del “gabinetto” appunto, ed è quindi titolare di poteri di direzione quantomeno nell’ambito del proprio ufficio cui, di regola, è assegnato ulteriore personale. Le peculiarità intrinseche della figura del capo di gabinetto e, analogamente, di quella di vicecapo, ove prevista, devono ritenersi ricomprese nella previsione della norma in esame, trattandosi del conferimento di un incarico che racchiude poteri direttivi e rappresenta, inoltre, una “carica” in un organo di governo dell’amministrazione.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14217-2023-10-25-09-58-39.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Le assunzioni finanziate degli assistenti sociali vanno in deroga ai limiti di spesa di personale per tutti gli Enti Locali – Corte dei Conti Lazio delibera n. 136/2023

Le assunzioni finanziate degli assistenti sociali vanno in deroga ai limiti di spesa di personale per tutti gli Enti Locali - Corte dei Conti Lazio delibera n. 136/2023

Comune di Rieti. L’art. 57, comma 3-septies, del dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunti di cui all’art. 33 del dln 34/2019. È d’obbligo evidenziare che tale regime peculiare riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese. 

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLAZ/136/2023/PAR

NELL’AMBITO DEL LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO RISPETTO L’ANNO 2016, E’ POSSIBILE AUMENTARE UNA DELLE VOCI DI SPESA ACCESSORIE – CORTE DEI CONTI LAZIO DELIBERA N. 88/2023

NELL'AMBITO DEL LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO RISPETTO L'ANNO 2016, E' POSSIBILE AUMENTARE UNA DELLE VOCI DI SPESA ACCESSORIE - CORTE DEI CONTI LAZIO DELIBERA N. 88/2023

Il Sindaco del Comune di omissis ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere sulla corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nello specifico il quesito chiede se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di omissis “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune deve considerare le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14152-sezione-regionale-di-controllo-per-il-lazio-delibera-n882023par-impiego-pubblico–funzioni-locali–trattamento-accessorio-del-personale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni