Rispetto del patto di stabilità e assunzioni – Corte di Cassazione Sentenza 3976 del 23/2/2026

Rispetto del patto di stabilità e assunzioni - Corte di Cassazione Sentenza 3976 del 23/2/2026

Per la Cortein materia di rispetto del patto di stabilità interno, l’art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nella parte in cui prevede che l’ente locale nell’anno successivo a quello dell’inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale (comma 26, lett. d), si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, da compiersi, ai sensi del comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la certificazione si riferisce, il divieto opera solo successivamente all’inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione”.

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260223/snciv@sL0@a2026@n03976@tS.clean.pdf

VIETATE LE CONVENZIONI PER IL NON RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ – DELIBERA CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 2/2016

Parere Provincia di Parma: il divieto di assunzione di personale previsto dal legislatore a carico degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno è inderogabile. Pertanto, in caso di violazione non è possibile attivare una convenzione per avvalersi, a tempo parziale, di personale di altro ente.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=126-12/01/2016-SRCERO

INCREMENTO DEL FONDO E RISPETTO PATTO DI STABILITA’ – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. 250/2013/PAR

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L’art. 40 c. 3 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 54 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che “gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto del vincoli di bilanciò e del patto. di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”.
La Sezione (deliberazione dell’11 maggio 2010, n. 596) ha già avuto modo di precisare come, tra le conseguenze del mancato rispetto dei vincoli dettati dal patto di stabilità interno, particolare rilievo assuma la previsione dell’art. 40, comma 3 quinquies del d.lgs 150/2001,
che subordina al rispetto dei vincoli di finanza pubblica le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, nel cui ambito operativo si ha già avuto modo di ricomprendere quelle risorse contenute nel fondo di cui al’art 15, comma 5, del c.c.n.l. del 1 aprile 1999.
Tale norma in effetti consente che, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e
le risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento delle dotazioni organiche, gli enti possano valutare anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
Ma ad analoghe conclusioni non può non pervenirsi con riferimento alla previsione dell’art. 15, comma 2, del riferito c.c.n.l., secondo cui, in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Venendo alle conseguenze sulla contrattazione decentrata del mancato rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, deve dirsi che anche tale aspetto è stato già scrutinato dalla Sezione (deliberazione del 4 ottobre 2012, n. 422).
Il punto essenziale è sostanzialmente quello di comprendere se l’art. 40 debba essere interpretato come riferito alla rendicontazione dei risultati dell’anno precedente; ovvero con valenza anche in chiave di programmazione finanziaria (bilancio di previsione e relativi
assestamenti).
La Sezione, nella menzionata deliberazione, ha precisato che “per quanto la norma – a prima lettura – sembri condizionare la facoltà di incremento delle risorse per la contrattazione decentrata alla sola retrospettiva osservanza del Patto di stabilità e della relativa disciplina
vincolistica (avendo come riferimento il trascorso esercizio finanziario ed il suo rendiconto), la costante giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez. Veneto delibera n. 37/2010/PAR; Sez. Lombardia delibera n. 972/2010/PAR; da ultimo, Sezione Piemonte delibera n.  9/2012/PAR e Sezione Lombardia delibera n. 368/2012/PRSE) ha evidenziato che gli enti pubblici locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono tenuti “in ogni caso” a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che
impongono il contenimento delle spese di personale, quindi anche in sede previsionale. Del resto, tali vincoli sono dettati a tutela dell’unità economica della Repubblica e per il concorso degli enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; pertanto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (cfr. art. 1 comma 676 L. 296/2006, art. 77-bis D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008)”.
A riprova di ciò, si ha avuto modo di osservare che in caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione, accertato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte, la legge pone l’obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva e che, nei casi
di violazione dei vincoli e dei limiti di legge, le clausole contrattuali sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite (art. 40, comma 3 quinquies d.lgs 165/01). Lo sforamento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del Patto, pertanto, costituiscono eventi
impeditivi non derogabili all’erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate.
Arrivando, in sintesi, agli interrogativi posti dall’Ente, quindi, ferma restando l’astratta ricomprensione delle risorse de quibus tra quelle subordinate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, deve ribadirsi che gli enti locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle
risorse integrative aggiuntive, in osservanza di un principio di prudenza, corollario di quello più generale di sana gestione finanziaria, sono comunque tenuti a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale anche con rifermento all’esercizio finanziario venturo o in corso (nel caso di specie: il 2012) attraverso lo strumento del bilancio di previsione e i relativi assestamenti.
In forza dei richiamati principi e in coerenza, altresì, con i vincoli del quadro normativo, le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa andranno poi subordinate al rispetto del Patto di stabilità e dei vincoli
finanziari sia nell’anno precedente che in quello di destinazione di tali risorse. Ferma restando, quindi, l’obbligo di recupero delle somme eventualmente versate nella sessione negoziale successiva (nel caso di specie: il 2013), l’ente interessato potrà integrare le risorse destinate alla contrattazione decentrata dopo aver accertato l’effettivo rispetto dei vincoli finanziari (nel caso di specie: non prima del 2014).