ASSUNZIONI OBBLIGATORIE – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERAZIONE 143/2013/PAR

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La Sezione è chiamata a stabilire se sia possibile per l’ente locale non conteggiare, nell’ambito della spesa del personale, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, le assunzioni effettuate per personale appartenente alle c.d. “categorie protette”, di cui alla legge 68/1999, sebbene non ricorra l’ipotesi di assunzione obbligatoria, in quanto la dotazione di personale risulta inferiore a 15 unità.

A questo proposito, la Sezione rileva preliminarmente che l’assunzione di lavoratori, appartenenti alle categorie protette da parte dei datori di lavoro, sia pubblici sia privati, è disciplinata dalla sopra citata legge 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Tale legge, dopo aver definito la categoria delle persone disabili che hanno diritto ad ottenere un posto di lavoro (art. 1), individua, in termini percentuali o assoluti – a seconda del numero delle unità lavorative dell’ente che procede all’assunzione – il numero (cd. quota di riserva) di dipendenti appartenenti alla predetta categoria che devono essere assunti, in via obbligatoria, da parte dei datori di lavoro pubblici o privati (art. 3). Tale obbligo non sussiste nel caso in cui il numero delle unità lavorative sia inferiore a quindici.

Con specifico riferimento alle assunzioni obbligatorie da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l’articolo 35, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede le modalità attraverso le quali avvengono le assunzioni obbligatorie (chiamata numerica alle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere). Tale disciplina è applicabile anche gli enti locali in virtù dell’articolo 88, comma 1, Tuel che estende al personale dei predetti enti le disposizioni del d.lgs. 165/2001.

Per costante interpretazione della giurisprudenza consultiva della Corte (vedi deliberazioni di questa Sezione n. 94/2007 e 287/2011/PAR, ma anche da ultimo Sezione Emilia Romagna, deliberazione n. 60/2013), suffragata anche da circolari e note ministeriali (vedi MEF, Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 9/2006, Dipartimento della Funzione pubblica, circolare n. 6/2009 e nota n. 11786 del 22 febbraio 2011), le spese sostenute dall’ente locale per il personale appartenente alle c.d. “categorie protette” vanno escluse dal computo della spesa di personale, ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore.

Tuttavia, è stato sempre ribadito e precisato che tale esclusione opera esclusivamente nei confronti del personale appartenente alle categorie protette rientranti nell’obbligo assunzionale, cioè solo in riferimento al personale assunto nell’ambito della percentuale d’obbligo o quota di riserva, stabilita dal legislatore in funzione del numero dei dipendenti dell’ente procedente. La ratio di tale esclusione dal computo della spesa di personale, deve ravvisarsi nell’obbligatorietà di tali assunzioni, che non lasica margini di discrezionalità al datore di lavoro.

A questo riguardo giova ricordare che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette, è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 68/1999.

Risulta evidente, pertanto, che l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette effettuata in eccedenza alla quota di riserva o in assenza dello specifico obbligo previsto dal legislatore, rientra nel computo delle spese di personale, rilevante ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed in particolare di quelli di cui all’art. 1, commi 557 e ss , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PATTO DI STABILITA’ COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI – Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 6 /SEZAUT/2012/QMIG


“I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che dall’anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell’art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, le regole del Patto di stabilità interno, sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni
previsto dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 soltanto a decorrere dall’anno 2014, in quanto la valenza chiaramente sanzionatoria del divieto, ricollegabile alla inosservanza dei vincoli stabiliti col Patto di stabilità, restringe l’ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dalla esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell’inadempimento ad essi imputabile”.
“L’assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all’applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall’estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell’art. 76, comma 7, del D.L. n 112/2008 e successive modificazioni, sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di competenze tecniche o amministrative, legati all’inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di risorse economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni, che avrebbero potuto pregiudicare il compiuto assolvimento dei servizi e delle funzioni fondamentali che la Costituzione demanda agli enti locali”.

Lettera ANCI sulle sanzioni Patto di stabilità interno

Egregio Ministro,

il decreto legge 78 del 2010 all’articolo 14 comma 3 inasprisce la sanzione del patto di

stabilità, in particolare dispone che l’ente che non ha rispettato il Patto di stabilità

interno subirà una riduzione dei trasferimenti in misura pari alla differenza tra il

risultato conseguito e l’obiettivo programmatico prefissato.

Molti Comuni hanno segnalato all’Associazione che non hanno potuto rispettare il Patto

di stabilità interno per l’anno 2010 perché hanno dovuto fronteggiare impegni presi con

le imprese e soprattutto dare risposta alle emergenze del territorio e della popolazione.

La riduzione delle risorse per gli Enti che hanno sforato il patto di stabilità può

comportare l’azzeramento dei trasferimenti anche per diversi anni, portando così il

Comune ad un inevitabile dissesto.

L’Associazione ha più volte denunciato l’insostenibilità e l’irragionevolezza di questa

specifica sanzione, anche alla luce del danno che può procurare all’ente. Lo sforamento

complessivo inoltre, come dimostrato negli anni, è ampliamente compensato dal

superamento dell’obiettivo assegnato al comparto. Si condivide l’opportunità

dell’esistenza di un sistema sanzionatorio, ma il meccanismo diventa inefficace se

provoca un danno finanziario maggiore di quello che dovrebbe recuperare.

A seguito della risposta del Sottosegretario Giorgetti all’interrogazione dell’Onorevole

Rubinato (5-04443) inerente il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di

stabilità interno per il 2010, in cui si dichiara di condividere la preoccupazione che il

vigente quadro normativo potrebbe creare difficoltà per alcuni enti locali

nell’approvazione dei bilanci di previsione 2011, e si dà la disponibilità a rivedere la

disciplina sanzionatoria qualora non abbia necessità di copertura finanziaria, Le chiedo

di valutare la possibilità di estendere anche ai Comuni la norma inserita nel decreto

legge n. 225/2010 cd milleproroghe per il sistema sanzionatorio delle Regioni.

Il nuovo sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno della

Regione prevede che nell’anno successivo allo sforamento la regione non impegni spesa

corrente in misura superiore all’importo minimo annuale dell’ultimo triennio, non ricorra

all’indebitamento per gli investimenti, e non proceda ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo. L’ente deve fornire la certificazione del rispetto delle sanzioni sopra

enunciate e nel caso in cui non venga fornita la certificazione scatta il taglio dei

trasferimenti per un importo pari allo sforamento.

Le allego la nostra proposta di emendamento per modificare la disciplina delle sanzioni

del patto di stabilità al fine di uniformare il sistema sanzionatorio delle autonomie locali.

Certi della sua sensibilità alla questione posta e del suo intervento immediato, le porgo i

più cordiali saluti.

f.to Sergio Chiamparino

Proposta emendamento

Alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

All’articolo 1 è inserito il comma 119 è così sostituito:

“119. Dall’anno 2010 i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, si considerano

adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad

applicare le seguenti prescrizioni :

a) impegnare le spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio dei

corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio

b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E ` fatto altresì

divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come

elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano

trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è

trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell’economia e delle finanze

– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della

certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.

Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3, dell’art.14

del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione.”