GLI SPAZI ASSUNZIONALI VANNO CALCOLATI AGGREGANDO LA SPESA DI PERSONALE DELL’UNIONE E QUELLA DELL’ENTE LOCALE – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 44/2022

GLI SPAZI ASSUNZIONALI VANNO CALCOLATI AGGREGANDO LA SPESA DI PERSONALE DELL'UNIONE E QUELLA DELL'ENTE LOCALE - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 44/2022

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di Almè (BG): «Nel caso di un comune che ha trasferito tutto il personale all’unione di cui fa parte, e che a questa intende cedere i propri “spazi assunzionali”, il rapporto tra “spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli uno riflessi a carico dell’amministrazione” e “media delle entrate relative agli ultimi tre rendiconti approvati, riguardo al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”, previsto dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/44/2022/PAR

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SI AL RIPRISTINO DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE SOPPRESSA SE COMPATIBILE CON I LIMITI DI SPESA DEL PERSONALE – CORTE DEI CONTI ABRUZZO DELIBERA N. 37/2020

programmazione del fabbisogno di personale

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCABR/37/2020/PAR

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI – COMUNICATO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 09.04.2020

Ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Fermo restando che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, di seguito si riportano tutti i termini dei procedimenti amministrativi in capo al Dipartimento per la funzione pubblica interessati dalla disposizione.

Quella che risulta inspiegabile e crea un sicuro danno alle Amministrazioni è la sospensione per i termini della mobilità obbligatoria, procedura telematica e puramente formale, che blocca di fatto qualsiasi assunzione spostandole nel tempo per ulteriori 30 gg più i 45 gg previsti dalla procedura stessa, soprattutto in questa fase di difficoltà alla quale si somma peraltro lo straordinario turn over dovuto alla quota 100.

Link alla pagina: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-03-2020/comunicato