Passeggeri a mobilità ridotta, il Garante privacy sanziona Emirates – Provvedimento del 14 maggio 2026

Passeggeri a mobilità ridotta, il Garante privacy sanziona Emirates - Provvedimento del 14 maggio 2026

Le compagnie aeree possono trattare i dati sanitari dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (Pmr) senza acquisirne il consenso quando ciò sia necessario per garantire la sicurezza del trasporto e l’assistenza durante il viaggio, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Devono però assicurare il rispetto dei principi di trasparenza sul trattamento dei dati e limitarne la conservazione al periodo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito del reclamo di una passeggera, ha sanzionato <https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=10259296> la compagnia aerea Emirates per 180mila euro.

Secondo la reclamante, Emirates subordinava l’erogazione dell’assistenza alla compilazione del modulo Medif (Medical information for fitness to travel or medical assistance) – destinato alla raccolta di informazioni sullo stato di salute del passeggero, di dati relativi al medico curante e agli eventuali accompagnatori – pur non rientrando tra le categorie di passeggeri tenute a compilare tale documentazione. Inadeguata, inoltre, l’informativa sul trattamento dei dati raccolti tramite il modulo.

Nel corso dell’istruttoria, nell’ambito della quale è stato consultato anche l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), il Garante ha ritenuto legittimo il trattamento dei dati sanitari, in quanto necessario a garantire il trasporto sicuro e l’assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Sono tuttavia emerse violazioni degli obblighi di trasparenza e del principio di limitazione della conservazione dei dati.    

In particolare, Emirates non forniva agli interessati un’informativa sufficientemente chiara e completa né attraverso il proprio sito web né tramite il personale incaricato dell’assistenza. Inoltre, la compagnia conservava i dati sanitari raccolti mediante il modulo Medif per un periodo di sette anni, ritenuto dall’Autorità eccessivo e non proporzionato rispetto alla finalità perseguita, limitata all’organizzazione e al corretto svolgimento del viaggio. Il Garante ha quindi ordinato a Emirates di aggiornare l’informativa privacy, specificando quali categorie di passeggeri siano tenute a compilare il modulo Medif e quali sezioni dello stesso siano effettivamente obbligatorie. Ha imposto inoltre alla compagnia di definire tempi di conservazione coerenti con le finalità del trattamento e di cancellare i dati conservati oltre il periodo ritenuto congruo.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259296

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Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? – ARAN Id: 37481

Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? - ARAN Id: 37481

Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all’art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile.

La norma in parola dispone che “Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

Il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, pertanto, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

Sul punto, appare utile evidenziare che nel lavoro agile, a differenza di quanto avviene per il lavoro da remoto, non essendo prevista la misurazione dell’orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto; mentre, nel lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un puto di vista dell’orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza, compresa la maturazione del buono pasto è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall’amministrazione.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/al-fine-della-maturazione-del-buono-pasto-in-lavoro-agile-e-in-lavoro-da-remoto-quali-sono-le-condizioni-legittimanti-e-necessario-rilevare-la-pausa/

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I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? – ARAN Id: 37483

I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? - ARAN Id: 37483

La disposizione contrattuale contenuta all’art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, recita testualmente:

“1.Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.

2.Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente  nella  quota  parte  del  contributo  onnicomprensivo  e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).”

Appare utile evidenziare che gli specifici compensi ivi previsti, finalizzati a  remunerare le  prestazioni in esame, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale, devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) (norma richiamata e confermata dall’art. 79, comma 2, lett. a)  del CCNL del 16.11.2022.

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione di tali trattamenti, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. g) del CCNL del 23 febbraio 2026, i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva sono rimessi contrattazione collettiva integrativa.

Da ultimo, con riferimento alle modalità di rilevamento di dette attività, trattandosi di misure di natura gestionale di prerogativa datoriale, il CCNL non entra nel merito delle stesse.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/i-compensi-incentivanti-le-attivita-connesse-a-indagini-statistiche-periodiche-e-censimenti-permanenti-devono-transitare-dal-fondo-risorse-decentrate-e-come-vengono-ripartiti-tali-attivita-devono-es/

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