
La disposizione contrattuale contenuta all’art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, recita testualmente:
“1.Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.
2.Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).”
Appare utile evidenziare che gli specifici compensi ivi previsti, finalizzati a remunerare le prestazioni in esame, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale, devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) (norma richiamata e confermata dall’art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL del 16.11.2022.
Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione di tali trattamenti, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. g) del CCNL del 23 febbraio 2026, i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva sono rimessi contrattazione collettiva integrativa.
Da ultimo, con riferimento alle modalità di rilevamento di dette attività, trattandosi di misure di natura gestionale di prerogativa datoriale, il CCNL non entra nel merito delle stesse.
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