La norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti dall’ARAN in ordine al trattamento fiscale dei benefici di welfare integrativo riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e finanziati a carico del Fondo risorse decentrate.
L’ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell’anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.
Con riguardo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.
Si allega la richiesta di consulenza formulata dall’Aran e la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Si premette che in tutti i contratti collettivi nazionale di comparto e di area è stata prevista la possibilità di finanziare i piani di welfare integrativo per il personale con risorse a carico dei Fondi risorse decentrate, in aggiunta ad eventuali ulteriori risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale.
La questione del trattamento fiscale dei benefici di Welfare non è di competenza dell’Aran, poiché non ha per oggetto l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, stante la sua rilevanza e tenuto conto che sono stati richiesti chiarimenti da alcune amministrazioni, la scrivente Agenzia, in un’ottica di collaborazione istituzionale, ha ritenuto opportuno formulare all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica su tale tematica.
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti.
L’ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell’anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione, al pari dei medesimi benefici eventualmente finanziati extra Fondo risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.
Con riguardo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.
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